LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/12/2008
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 44
 (Conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995)
1. Le istanze per la conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), e successive modifiche, possono essere presentate agli enti locali che hanno emesso l'atto di concessione entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o ancora non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali sono autorizzati a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.