LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo VI
 Gestione del personale operaio della Regione
Art. 87
 (Operai dipendenti)
1. La Regione, per l'effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo determinato o indeterminato, il personale operaio necessario, nei limiti e con le modalità fissate dagli strumenti della programmazione regionale.
1 bis. Il personale operaio può essere, altresì, utilizzato per l'esecuzione dei seguenti lavori in amministrazione diretta:
a) interventi da realizzare, previa informativa alla Giunta regionale, su beni di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, dichiarati di rilevante interesse storico o rilevanti dal punto di vista naturalistico;
b) interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane;
c) interventi di cui all' articolo 4 della legge regionale 42/1996 e lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale;
d) interventi di manutenzione del verde interno e delle aree verdi esterne delle sedi della Regione.
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater. Nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività vivaistica, forestale e agricola, nonché per la conservazione e valorizzazione dei parchi e giardini storici svolta dall'Amministrazione regionale il personale operaio può essere utilizzato anche per le attività di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).
2. Il personale operaio utilizzato per gli interventi e le attività di cui al presente articolo rimane alle dipendenze giuridiche della Regione nei confronti della quale gravano i relativi costi. Il personale viene assegnato dal Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali alle dipendenze degli altri Servizi dell'Amministrazione regionale, dell’ERSA o dell’ERPAC, che ne assumono la responsabilità organizzativa, per la realizzazione degli interventi e delle attività di rispettiva competenza.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 60, lettera c), L. R. 18/2011
2Comma 1 bis aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Comma 1 ter aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 1 quater aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Comma 2 sostituito da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
7Comma 1 ter abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
8Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
9Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 7, lettera e), L. R. 24/2016
10Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
11Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
12Comma 2 sostituito da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
13Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 3, comma 76, lettera a), L. R. 13/2021
14Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 76, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 88
 (Contratto)
1. Fermi restando i principi che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei relativi limiti assunzionali stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, con riferimento all'articolo 87, comma 1, al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia prevalente dei lavori per la quale è destinato a essere impiegato, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini o del settore agricolo.
2. Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dell'attività edile la manutenzione e il ripristino degli immobili di proprietà regionale, delle opere connesse alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile.
3. Sono propriamente attività agricolo-forestali quelle selvicolturali, vivaistiche e floro vivaistiche, di sperimentazione in agricoltura, di miglioramento delle aree verdi e forestali, di tagli colturali e sanitari, di utilizzazioni forestali, d'imboschimento e di rimboschimento, di miglioramento dei boschi e attività connesse, i lavori di esclusiva riqualificazione ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo, di manutenzione della viabilità forestale e di servizio, i lavori di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
4. Al personale operaio dipendente possono essere applicati, ad integrazione del contratto di cui al comma 1, compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica:
a) la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL preso a riferimento;
b) in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), accordi, sottoscritti con i soggetti aventi rappresentatività sindacale, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.
(3)
4 bis. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione centrale competente in materia di personale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;
b) entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
c) trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;
d) qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera d), L. R. 18/2011
2Articolo sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 20/2015
3Comma 4 sostituito da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4Comma 4 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 bis da art. 2, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 89
 (Organizzazione aziendale)
1. La Direzione centrale funge da direzione aziendale rispetto al Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali, quale unità produttiva dotata di capacità di spesa e di autonomia tecnico-funzionale, ed è autorizzata a esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione dei contratti e degli accordi di cui all'articolo 88, commi 1 e 4, secondo le modalità previste dai medesimi. L'ipotesi conciliativa è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.
2. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali stipula le polizze assicurative contro i rischi connessi e conseguenti ai lavori che la Direzione centrale svolge in economia e derivanti al personale operaio cui è affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni di preposto, nonché al datore di lavoro e ai dipendenti regionali cui è affidato l'incarico di direzione, assistenza o collaudo ovvero la responsabilità del procedimento (RUP) o del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
2 bis. Per il personale operaio il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa contro il rischio connesso e conseguente al diritto di regresso nei confronti dell'Amministrazione regionale da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
2 ter. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali può ricorrere a servizi di assistenza e consulenza in materia di lavoro, in particolare, per la gestione del personale operaio e per le procedure relative all'integrazione contrattuale di cui all'articolo 88, comma 4 bis, e alla conciliazione di cui al comma 1.
3. Al personale operaio dipendente spetta l'indennità di mensa nella misura e secondo le modalità previste per i dipendenti regionali - area non dirigenziale.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 20/2015
2Comma 2 sostituito da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 20/2015
3Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 20/2015
4Comma 2 ter aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 28/2017