LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Sezione I
 Tutela dei monumenti naturali
Art. 79
 (Funzioni della Regione)
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove l'individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale.
Art. 80
 (Alberi monumentali)
1. Ai sensi dell' articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), per albero monumentale si intende:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera a), L. R. 24/2016
Art. 81
 (Elenco degli alberi monumentali)
1. È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, di seguito Direzione centrale competente, che ne cura la redazione, in conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento degli alberi monumentali previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 10/2013, e la tenuta.
2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto e aggiornato annualmente sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla Direzione centrale competente ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la Direzione centrale competente.
3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
6. In sede di prima applicazione si assume come elenco regionale degli alberi monumentali quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313 ( Legge regionale 35/1993 , inventario regionale dei monumenti naturali. Approvazione).
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2015
2Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera b), L. R. 24/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 2 sostituito da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 82
 (Disposizioni per la tutela, la gestione il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali)
1. La Regione coordina le attività inerenti la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.
2. Gli interventi per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate linee guida per definire le metodologie degli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali e per individuare gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 2 in conformità ai principi della disciplina statale in materia di tutela e gestione degli alberi monumentali.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera c), L. R. 24/2016
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 27, L. R. 25/2016
4Articolo sostituito da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 83
 (Sanzioni)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 82, comma 2, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 10/2013 da 5.000 euro a 100.000 euro.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 19/2015
3Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera d), L. R. 24/2016