LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Sezione IV
 Difesa fitopatologica dei boschi
Art. 75
 (Misure contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche)
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e coordina le azioni di lotta più opportune contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche, mediante il ricorso preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 26, L. R. 17/2010
Art. 76
 (Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie)
1. Nei boschi interessati da infestazioni d'insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'ERSA, previo accertamento delle cause, dell'entità e della gravità del fenomeno, nonché valutazione della funzione prevalente del bosco, può disporre con carattere d'urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie.
Art. 77
 (Modalità di esecuzione dei lavori)
1. La Direzione centrale provvede a effettuare in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.
2. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 27, L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera g), L. R. 44/2017
Art. 78
 (Convenzioni)
1. L'ERSA è autorizzata ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni per la gestione dell'inventario fitopatologico e il monitoraggio degli agenti patogeni e dello stato di salute del bosco.