LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Gestione forestale sostenibile
Sezione I
 Disciplina delle attività di gestione forestale
Art. 13
 (Principi)
1. In armonia con le risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, si definisce sostenibile l'uso e la corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali attuati secondo i principi della selvicoltura naturalistica.
2. La selvicoltura naturalistica si caratterizza per un tasso di utilizzazione dei boschi tale da assicurare il mantenimento della biodiversità, della produttività, della capacità di rinnovazione, della vitalità e della possibilità di svolgere ora e per il futuro le rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale senza danni ad altri ecosistemi.
3. Le attività di gestione forestale sono fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio montano, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, si riconosce alla gestione attiva delle risorse forestali un ruolo importante per garantire la presenza dell'uomo nel territorio montano, sostenere un adeguato sviluppo socio-economico e assicurare la salvaguardia ambientale del territorio.
Art. 14
 (Definizioni)
1. Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi:
a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti;
b) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 35, e la realizzazione delle vie aeree di esbosco di cui all'articolo 36;
c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all'articolo 54.
2. Le attività di cui al comma 1, che non interrompono la continuità della superficie boscata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, purché previste e autorizzate dalla normativa vigente e sempreché non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, rientrano tra le opere di bonifica, antincendio e conservazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 114, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 15
 (Taglio colturale)
1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, quelli che determinano l’alterazione dell’assetto idrogeologico, le pratiche ordinarie di gestione forestale e, anche ai fini della erogazione di eventuali incentivi, le buone pratiche finalizzate a raggiungere un miglior livello qualitativo della gestione.
3 bis. Nel regolamento forestale sono definiti altresì, in conformità ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 13, i casi in cui, per motivazioni di ordine biologico e stazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre che la perpetuazione del bosco avvenga anche mediante rinnovazione artificiale posticipata e i termini entro i quali il proprietario del bosco deve provvedervi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 7, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 2 abrogato da art. 64, comma 7, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 sostituito da art. 64, comma 7, lettera c), L. R. 17/2010
4Parole soppresse al comma 1 da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite al comma 3 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Comma 3 bis aggiunto da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 16
 (Divieti e deroghe)
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.
3. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF approvati.
3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.
3 ter.  
( ABROGATO )
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 64, comma 8, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 2 sostituito da art. 64, comma 8, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 bis aggiunto da art. 64, comma 8, lettera c), L. R. 17/2010
4Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2014
5Parole soppresse al comma 3 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6Comma 3 ter abrogato da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 17
 (Sanzioni)
1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte il valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, sulla base del valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale; i valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno provocato sono individuati dal medesimo regolamento.
2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il risarcimento dell'eventuale danno economico è valutato e risolto per i boschi di proprietà pubblica nell'ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprietà privata, nell'ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.
4 bis.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 2 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 5 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2012
6Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2014
7Comma 4 bis abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 11/2014
8Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
Art. 18
 (Misure per favorire la biodiversità)
1. La conservazione della biodiversità si basa sulla gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica.
2. Tra le buone pratiche di cui all'articolo 15, ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti, quelli con cavità e individui di specie sporadiche secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
3. Il rilascio dei soggetti arborei di cui al comma 2 non deve determinare rilevanti incompatibilità di natura economica e fito-sanitaria o in termini d'incolumità pubblica.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Comma 2 sostituito da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 19
 (Certificazione forestale)
1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonché promuove l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.
1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 24/2009
2Comma 1 bis aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010
3Comma 1 ter aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 46, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 41, lettera b), L. R. 17/2008
3Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
4Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
5Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
6Comma 2 sostituito da art. 64, comma 13, lettera b), L. R. 17/2010
7Comma 6 abrogato da art. 64, comma 13, lettera c), L. R. 17/2010
8Parole soppresse al comma 7 da art. 64, comma 13, lettera d), L. R. 17/2010
9Parole soppresse al comma 8 da art. 64, comma 13, lettera e), L. R. 17/2010
10Comma 10 abrogato da art. 64, comma 13, lettera f), L. R. 17/2010
11Parole soppresse al comma 5 da art. 115, comma 1, L. R. 26/2012
12Articolo abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 21
 (Gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici)
1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.
1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.
2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatorie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.
3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i soggetti delegati possono svolgere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti modalità:
a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;
b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
3 bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.
5. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), possono trovare applicazione l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
5 bis. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), trova, altresì, applicazione l' articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
5 ter. Nel caso di affidamento in gestione di cui al comma 3 bis l'Ente pubblico proprietario di boschi può procedere alla pubblicazione di un avviso atto a rendere nota la volontà di riservare l'affidamento in gestione alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, fatto salvo che, ove sussistano più operatori qualificati e interessati alla stipula del contratto, venga esperita una procedura di evidenza pubblica.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 14, L. R. 17/2010
2Comma 1 bis aggiunto da art. 116, comma 1, L. R. 26/2012
3Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 3 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 5 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
7Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
8Comma 5 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 23
 (Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali di proprietà pubblica)
1. Per le attività di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, nonché per quelle connesse alla gestione forestale di cui all'articolo 14 l'ente pubblico proprietario di bosco si avvale di figure professionali abilitate secondo gli specifici ordinamenti, dipendenti dell’ente, ovvero in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di collaborazione tra enti pubblici, oppure liberi professionisti.
1 bis. L'attività di progettazione di cui all'articolo 12 può essere svolta dal personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e con oneri a carico del proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
3Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
4Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
6Parole soppresse al comma 1 ter da art. 117, comma 1, L. R. 26/2012
7Rubrica dell'articolo modificata da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
8Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
9Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 33/2015
Art. 24
 (Gestione del patrimonio forestale di proprietà privata)
1. Per i boschi privati non soggetti ai PGF o alle SF le attività selvicolturali sono effettuate secondo le procedure amministrative e le modalità stabilite dal regolamento forestale.
2. Il personale della Direzione centrale o di altri enti pubblici può fornire, su richiesta di proprietari privati e a titolo non oneroso, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, indicazioni di carattere tecnico qualora queste non si configurino come attività professionale, secondo gli indirizzi operativi stabiliti dal regolamento forestale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 118, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole sostituite al comma 2 da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 64, comma 16, L. R. 17/2010
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 27/2012
3Articolo abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 11/2014
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 103, comma 2, L. R. 11/2014
Sezione II
 Imprese forestali
Art. 25
 (Elenco regionale delle imprese forestali)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale e di difesa del territorio.
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter.  
( ABROGATO )
3 quater.  
( ABROGATO )
3 quinquies.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
2Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
5Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
6Comma 3 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
7Comma 3 bis abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Comma 3 ter abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 3 quater abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Comma 3 quinquies abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 26
 (Esercizio delle attività selvicolturali)
1. Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
Sezione III
 Associazionismo forestale
Art. 27
 (Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione riconosce e sostiene forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale già esistenti nel territorio montano e promuove la creazione di consorzi e altri organismi associativi, anche temporanei, tra proprietari allo scopo di razionalizzare e migliorare la gestione agro-silvo-pastorale del territorio regionale.
2. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, i soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 25 possono partecipare, per un migliore coordinamento della gestione, ai consorzi e agli altri organismi associativi di cui al comma 1.
Art. 28
 (Ruolo degli enti locali)
1. I Comuni individuano i territori d'intervento e attivano, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi associativi.
2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.
3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.
4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.
5. I Comuni, anche attraverso forme aggregative, possono svolgere funzioni di coordinamento dei consorzi agro-silvo-pastorali, anche tramite la costituzione di organismi consortili o associativi sovraordinati.
6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole sostituite al comma 5 da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 29
 (Finanziamenti)
1. L'Amministrazione regionale eroga contributi ai consorzi di cui all'articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali certificati ai sensi dell'articolo 19.
1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e all'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazione dei piani di ricomposizione particellare.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'imprese forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purché costituite da almeno dieci soci.
3 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 11/2011
2Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 60, lettera b), L. R. 18/2011
3Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
5Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
6Comma 3 bis abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 28/2017
Sezione IV
 Vivaistica forestale e materiale di propagazione
Art. 30
 (Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)
1. Ai fini della conservazione della biodiversità, la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di provenienza certificata.
2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti vegetali e le singole piante sono iscritti a cura della Direzione centrale nel registro regionale dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).
3. La Direzione centrale è autorizzata a sostenere le spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 105, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 31
 (Produzione di piante forestali)
1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee.
2. La produzione di cui al comma 1 è finalizzata a:
a) realizzare impianti d'arboricoltura da legno;
b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati;
c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;
d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere, alla ricostituzione delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali rispettivamente delimitate o riconosciute dall’autorità competente, agli interventi d'ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e di miglioramento delle aree adibite a verde;
e) applicare le disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.
2 bis. La produzione di cui al comma 1 può altresì essere finalizzata, previa informativa alla Giunta regionale, alla realizzazione di singoli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde ornamentale di monumenti nazionali, sacrari militari e altri beni di comprovato interesse storico-culturale.
3. La Direzione centrale provvede altresì alla manutenzione e alla coltura dei vivai, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative sono comprese quelle per l'acquisto, l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 3 possono essere eseguite dalla Direzione centrale in amministrazione diretta.
4 bis. La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'articolo 87, comma 1 quater, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.
Note:
1Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008
2Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 3, L. R. 14/2012
3Parole sostituite al comma 3 da art. 119, comma 1, L. R. 26/2012
4Comma 4 sostituito da art. 106, comma 1, L. R. 11/2014
5Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/2015
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
7Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 7, lettera c), L. R. 24/2016
8Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
Art. 32
 (Cessione di materiale vivaistico)
1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a titolo oneroso, a fronte di un versamento minimo di 50 euro, IVA esclusa, sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale, da porre a dimora sul territorio regionale, concesso:
a) a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e) e comma 2 bis;
b) a proprietari forestali privati per gli interventi di ricostituzione delle proprie aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali di cui all'articolo 31, comma 2, lettera d);
c) a enti di diritto privato che non svolgono attività d'impresa e che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c) e d) e comma 2 bis.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2008
2Articolo sostituito da art. 64, comma 18, L. R. 17/2010
3Comma 1 sostituito da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Parole sostituite al comma 2 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 14/2016
6Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
7Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
8Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 44/2017
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera d), L. R. 44/2017
Art. 33
 (Norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, è data attuazione alla direttiva 1999/105/CE e sono disciplinati criteri e modalità per la raccolta e certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e di moltiplicazione.
1 bis. La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione è effettuata solamente da ditte registrate quali fornitori ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 386/2003 ed è consentita solamente nei popolamenti vegetali e dalle singole piante di cui all'articolo 30, comma 2.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Comma 1 bis aggiunto da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014