LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO II
 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE
Art. 9
 (Principi generali e procedure informatizzate)
1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come individuate dall'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'assegnazione di una funzione prevalente a un bosco non può pregiudicare il principio della multifunzionalità e le esigenze di funzionamento del sistema.
3. La pianificazione forestale si attua secondo gli indirizzi del PFR mediante i PGF.
4. La Regione è autorizzata ad adottare presso la Direzione centrale e ad attuare con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, le procedure informatizzate di raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati riguardanti il settore forestale e la filiera foresta-legno e foresta-legno-energia, per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi, ivi compreso il Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 64, comma 3, L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole soppresse al comma 3 da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 24/2016
5Comma 4 sostituito da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 24/2016
Art. 10
 (Piano forestale regionale)
1. Il PFR predisposto dalla Direzione centrale contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalità di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversità e di mantenimento della funzionalità ecologica.
2. Il progetto del PFR viene sottoposto preliminarmente al parere della competente Commissione del Consiglio regionale che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale e costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 60, L. R. 22/2007
2Comma 1 sostituito da art. 113, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 11
 (Pianificazione delle proprietà forestali)
1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.
2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.
5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
5 bis.  
( ABROGATO )
6. Il PFIT è lo strumento facoltativo di indirizzo per la gestione selvicolturale di complessi boscati a scala sovraziendale di livello locale, redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del PFR e fornisce indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PFIT è predisposto anche per specifiche esigenze settoriali quali la pianificazione della viabilità forestale.
7. I PGF e i PFIT redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
(8)
10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF, dei PFIT e delle SF approvati.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 8 sostituito da art. 64, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole soppresse al comma 2 da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 5 sostituito da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 5 bis abrogato da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6Parole soppresse al comma 7 da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
7Comma 8 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
8Comma 9 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
9Parole sostituite al comma 10 da art. 92, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014
10Comma 6 sostituito da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 2, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Parole aggiunte al comma 10 da art. 3, comma 2, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 12
 (Progetto di riqualificazione forestale e ambientale)
1. Il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica ed è redatto da dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di pianificazione le suddette attività devono rispettare le prescrizioni del regolamento forestale.
2. Il PRFA è obbligatorio per la proprietà pianificata, fatti salvi i casi previsti dal regolamento forestale.
3. Per le utilizzazioni forestali sulla proprietà non pianificata, il regolamento forestale stabilisce le procedure e i limiti oltre i quali il PRFA è obbligatorio.
4. Il PRFA è approvato dalla Direzione centrale. Il provvedimento di approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla presente legge o dal regolamento forestale.
5. Nel regolamento forestale sono disciplinati i casi in cui le utilizzazioni forestali sono esenti da ogni formalità e quelli per i quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione.
6.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Comma 6 abrogato da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014