LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 9
 (Principi generali e procedure informatizzate)
1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come individuate dall'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'assegnazione di una funzione prevalente a un bosco non può pregiudicare il principio della multifunzionalità e le esigenze di funzionamento del sistema.
3. La pianificazione forestale si attua secondo gli indirizzi del PFR mediante i PGF.
4. La Regione è autorizzata ad adottare presso la Direzione centrale e ad attuare con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, le procedure informatizzate di raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati riguardanti il settore forestale e la filiera foresta-legno e foresta-legno-energia, per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi, ivi compreso il Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 64, comma 3, L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole soppresse al comma 3 da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 24/2016
5Comma 4 sostituito da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 24/2016