LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 71
 (Divieti di circolazione e sosta)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada.
2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilità forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 22, comma 3, L. R. 7/2008
2Articolo sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 16/2008