LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 54
 (Definizione)
1. Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe e paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 117, comma 1, L. R. 11/2014