LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 46
 (Divieti e sanzioni)
1. È fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, commi 2 e 4.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011