LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 42
 (Trasformazione del bosco)
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.
4. L'autorizzazione non è necessaria per:
a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorità;
a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);
a ter) le trasformazioni del bosco in terreno agricolo di particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6;
b) l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 92 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., e successive modifiche.
4 bis. La trasformazione in coltura agraria o in altra destinazione d'uso dei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 3267/1923 è autorizzata nelle forme di cui al comma 2, fatte salve le fattispecie di cui al comma 4.
Note:
1Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 64, comma 22, L. R. 17/2010
2Lettera a ter) del comma 4 aggiunta da art. 120, comma 1, L. R. 26/2012
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 12/2018