LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 37
 (Meccanizzazione forestale)
1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazione boschiva, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all'applicazione di corrette metodologie di lavoro in foresta.
2.  
( ABROGATO )
(4)
2 bis.  
( ABROGATO )
2 ter.  
( ABROGATO )
2 quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
2Comma 2 ter aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
3Comma 2 quater aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
4Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
5Comma 2 bis abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
6Comma 2 ter abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
7Comma 2 quater abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014