LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 11
 (Pianificazione delle proprietà forestali)
1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.
2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.
5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
5 bis.  
( ABROGATO )
6. Il PFIT è lo strumento facoltativo di indirizzo per la gestione selvicolturale di complessi boscati a scala sovraziendale di livello locale, redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del PFR e fornisce indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PFIT è predisposto anche per specifiche esigenze settoriali quali la pianificazione della viabilità forestale.
7. I PGF e i PFIT redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
(8)
10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF, dei PFIT e delle SF approvati.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 8 sostituito da art. 64, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole soppresse al comma 2 da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 5 sostituito da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 5 bis abrogato da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6Parole soppresse al comma 7 da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
7Comma 8 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
8Comma 9 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
9Parole sostituite al comma 10 da art. 92, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014
10Comma 6 sostituito da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 2, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Parole aggiunte al comma 10 da art. 3, comma 2, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.