LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonché creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l'utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
d) individuare nella gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;
f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.
3.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
2Parole sostituite al comma 3 da art. 111, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Comma 3 bis aggiunto da art. 111, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 86, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 86, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Comma 3 abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
7Comma 3 bis abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014