LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Salute e protezione sociale)
1. Nell'ambito della programmazione annuale 2008, l'Agenzia regionale della sanità (ARS) è incaricata di svolgere uno studio per un programma triennale sugli aspetti epidemiologici della valutazione dei danni alla salute derivanti da esposizione a cancerogeni ambientali, anche su base predittiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ARS si avvale della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), delle Università e degli enti del Servizio sanitario regionale.
3. Il programma di cui al comma 1 deve contenere i seguenti obiettivi minimi:
a) identificazione delle aree a rischio elevato per la presenza di carcinogeni ambientali;
b) valutazione dei rischi per l'insorgenza di tumori e identificazione dei gruppi di popolazione a rischio aumentato;
c) valutazione della quota di tumori attribuibili a esposizione a carcinogeni ambientali e, ove possibile, della stima dell'incidenza di altre patologie non neoplastiche rilevanti.
4. Il programma di cui al comma 1, da predisporre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è presentato alla Giunta regionale per l'approvazione. Il programma e i relativi risultati sono comunicati dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.
5. Gli oneri derivanti dal comma 1, previsti in complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e di cui all'articolo 4, comma 18, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), trovano applicazione nei confronti del Comune territorialmente competente, qualora intervenga la rinuncia espressa del beneficiario individuato in corso di procedimento, anche nel caso vi sia stata la concessione e l'erogazione parziale del contributo.
7. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 6 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.2.1135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
8. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), la parola: <<trimestrale>> è sostituita dalla seguente: <<annuale>>.
9. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera s), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), nelle more dell'adozione dei provvedimenti per l'accreditamento definitivo, disposto ai sensi dell'articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono provvisoriamente accreditate le strutture sanitarie pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le strutture sanitarie private che risultino transitoriamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
10. Ai Comuni della regione che nell'anno 2007 hanno presentato domanda di contributo per l'erogazione di prestazioni assistenziali in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro e in favore dei soggetti audiolesi ai sensi dell'articolo 4, commi da 22 a 25, della legge regionale 1/2007, successivamente al 30 settembre 2007, viene riconosciuta ed erogata una somma calcolata applicando all'importo oggetto della domanda la stessa percentuale utilizzata per la ripartizione dei fondi 2007.
11. Gli oneri derivanti dal comma 10 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
12. 
( ABROGATO )
(6)
13.
I commi da 1 a 5 dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Agli ospiti non autosufficienti accolti in strutture residenziali per anziani non autosufficienti, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612, è corrisposto un contributo giornaliero di importo commisurato al grado di non autosufficienza, finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è esteso, a titolo sperimentale, anche agli anziani non autosufficienti e alle persone affette da demenza o morbo di Alzheimer, accolti in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi alle strutture di cui al comma 1.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ed erogati alle Aziende per i servizi sanitari secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 5.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime sostenuti.
5. Con deliberazione della Giunta regionale vengono annualmente definiti l'entità e le modalità di erogazione della quota sociosanitaria giornaliera nonché le modalità di concessione alle Aziende per i servizi sanitari dei contributi a copertura degli oneri sostenuti.>>.

14. Gli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997, come da ultimo modificato dal comma 13, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
16.
L'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 40
 (Sostegno agli investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, a partire dall'anno 2008, un Fondo agevolativo regionale a favore di enti pubblici e di enti privati senza finalità di lucro dotati di personalità giuridica, per l'attivazione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti destinati a sostenere l'acquisto di immobili e di arredi e attrezzature, nonché la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di adeguamento, straordinaria manutenzione e ristrutturazione di strutture destinate o da destinare a servizi socioeducativi e socioassistenziali, nonché a servizi sociosanitari per disabili e anziani.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi previsti dal comma 1 da parte di enti privati con finalità di lucro mediante la concessione di contributi in conto interessi, che non possono superare l'ammontare degli interessi stessi, in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
3.Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
c) conferimenti dello Stato;
d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche di contributi regionali in conto capitale o annui costanti.
4. Con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni dal decreto di definizione della pratica contributiva, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contribuzione regionale.>>.

17. Il regolamento regionale di cui al comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 6/2006, come sostituito dal comma 16, è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 17 sono abrogati:
a) l'articolo 21 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali);
b) la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali);
d) gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 (modificativi della legge regionale 44/1987);
g) l'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);
j) i commi da 9 a 15 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997;
k) il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 (Disciplina delle residenze polifunzionali);
l) i commi da 46 a 50 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
o) i commi da 112 a 116 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
19. Gli oneri derivanti dall'articolo 40 della legge regionale 6/2006, come sostituito dal comma 16, fanno carico alle unità di bilancio 8.1.2.1138, 8.1.2.3340 e 8.2.2.1141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Italiana Ciechi del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per l'acquisto e la messa a disposizione di dispositivi a uso personale destinati ai disabili visivi residenti od occupati nei territori provinciali dotati di sistemi tecnologici di avvicinamento guidato, favorenti l'uso autonomo dei mezzi del trasporto pubblico locale.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un preventivo di spesa predisposto sulla base delle richieste avanzate dai disabili visivi all'Unione Italiana Ciechi del Friuli Venezia Giulia. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di erogazione, nonché modalità e termini per la rendicontazione del contributo.
22. Gli oneri derivanti dal comma 20, previsti in 15.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nel territorio della provincia di Pordenone la realizzazione, a titolo sperimentale, di soluzioni abitative protette alternative ai servizi residenziali per disabili previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, in grado di garantire il mantenimento dell'autonomia, una buona qualità di vita e di favorire la partecipazione attiva dei familiari e delle persone della rete amicale e sociale, nonché di mantenere legami significativi tra la persona disabile e la sua comunità di provenienza.
24. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti privati senza finalità di lucro individuati dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>, ente gestore dei servizi per disabili nella provincia di Pordenone, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione, acquisto e arredamento di unità abitative accessibili e fruibili da soggetti disabili, complete di ausili tecnologici facilitanti, collocate in contesti urbani.
25. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 24, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di:
a) progetto preliminare dei lavori da eseguire;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
26. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 24 sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
27. Gli oneri derivanti dal comma 24, previsti in 400.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
(4)
30. 
( ABROGATO )
(5)
31. 
( ABROGATO )
32. 
( ABROGATO )
33. Al comma 46 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2007, le parole: <<L'assegnazione del contributo comporta una riduzione delle rette di accoglienza a carico delle famiglie.>> sono soppresse. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 47, della legge regionale 22/2007, viene, conseguentemente, adeguato alla nuova disciplina con effetto decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
34. Al comma 105 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, dopo le parole: <<anno 2007>> sono aggiunte le seguenti: <<, a parziale copertura degli oneri già sostenuti>>.
35. 
( ABROGATO )
(8)
36. Gli oneri derivanti dal comma 69 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 35, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
37. 
( ABROGATO )
38. Gli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come da ultimo modificato dal comma 37, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Note:
1Parole soppresse al comma 24 da art. 9, comma 12, L. R. 9/2008
2Parole aggiunte al comma 28 da art. 9, comma 16, L. R. 9/2008
3Comma 28 abrogato da art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
4Comma 29 abrogato da art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
5Comma 30 abrogato da art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
6Comma 12 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012
7Comma 13 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, cc. da 1 a 5, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
8Comma 35 abrogato da art. 9, comma 11, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 69 dell'art. 4, L.R. 1/2007.
9Vedi la disciplina transitoria del comma 28, stabilita da art. 6, comma 6, L. R. 20/2015
10Comma 13 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
11Comma 31 abrogato da art. 43, comma 1, lettera g), L. R. 22/2021
12Comma 32 abrogato da art. 43, comma 1, lettera g), L. R. 22/2021
13Comma 37 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.