LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

Capo IV
 Requisiti acustici
Art. 28
 (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA:
a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);
c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.
5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.
6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è presentata con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 29
 (Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne)
1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).
2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.
3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 16/2008