LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

Capo III
 Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico
Art. 26
 (Contenuti e finalità)
1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle Province ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
2. Il Piano regionale definisce le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del conseguimento dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995, considerando in particolare:
a) l'entità del superamento dei valori limite di immissione;
b) l'entità della popolazione esposta al rumore;
c) i ricettori sensibili.
3. Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica acustica.
Art. 27
 (Predisposizione e approvazione)
1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente.