LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

Capo III
 Piano di azione comunale
Art. 13
 (Piano di azione comunale)
1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonché le azioni di emergenza da attivare in tali zone.
2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o più Comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono predisposti di concerto tra i Comuni interessati.
3. Il Piano di azione comunale prevede le misure ordinarie e straordinarie, anche di carattere temporaneo, relative:
a) agli insediamenti commerciali e produttivi di cui all'articolo 14;
b) alla mobilità veicolare di cui all'articolo 15;
c) agli impianti termici civili di cui all'articolo 16.
4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Piano di azione comunale è approvato dal Comune che ne garantisce la massima diffusione.
6. Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, alla Provincia territorialmente competente, ai Comuni confinanti, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Prefettura.
6 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione comunale, ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano di azione regionale di cui all'articolo 8.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 181, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 14
 (Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi)
1. I provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi sono finalizzati alla rimozione e all'abbattimento dei principali agenti inquinanti e nocivi immessi in atmosfera quali conseguenze dei processi produttivi, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
2. I provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di origine industriale sono attuati mediante accordi tra la Provincia interessata e gli insediamenti industriali a maggior impatto ambientale ubicati nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1).
Art. 15
 (Provvedimenti per la mobilità veicolare)
1. I provvedimenti per la mobilità veicolare sono finalizzati ad agevolare la viabilità delle zone urbane, a ridurre stabilmente il flusso del traffico veicolare nelle zone medesime, a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti anche mediante interventi sulla segnaletica e sugli impianti semaforici e a promuovere il trasporto collettivo degli utenti.
1 bis.  
( ABROGATO )
2. I Comuni elaborano un Piano urbano del traffico di emergenza relativo alle zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dell'ozono.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 182, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 bis abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 16
 (Provvedimenti relativi agli impianti termici civili)
1. I provvedimenti relativi agli impianti termici civili sono finalizzati alla riduzione delle emissioni derivanti dai combustibili più inquinanti attraverso la limitazione della temperatura massima negli edifici, nonché incentivando l'utilizzo di impianti di riscaldamento a minore impatto ambientale.