LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 23.994.022.285,00 euro, suddivisi in ragione di 8.471.827.954,14 euro per l'anno 2007, di 7.749.414.331,72 euro per l'anno 2008 e di 7.772.779.999,14 euro per l'anno 2009, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963, e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel triennio 2007-2009 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 815.869.527,80 euro, suddivisi in ragione di 295.281.218,35 euro per l'anno 2007, di 260.517.408,69 euro per l'anno 2008 e di 260.070.900,76 per l'anno 2009.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2007 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 295.281.218,35 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2007 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), e dell'articolo 1, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nella misura massima di 462.865.052,95 euro.
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;
b) durata non superiore ai venti anni.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2007-2009, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.
8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile. Quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali ad esempio l'inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, ad eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un'unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l'ammortamento periodico.
9. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
10. L'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 6 e 7, nonché al ricorso agli strumenti finanziari derivati previsto al comma 9, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 7 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002.
12.
Dopo il comma 29 bis, come aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15/2003, dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3 (Legge finanziaria 2002), è aggiunto il seguente:
<<29 ter. Qualora i beni di cui al comma 28 siano costituiti in corpi fondiari di scarsa ampiezza, comunque non superiori a sei ettari, l'alienazione ai soggetti di cui al comma 29 è affidata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali anche mediante trattativa privata.>>.

13. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati in complessivi 873.500.000 euro, suddivisi in ragione di 5.500.000 euro per l'anno 2007, di 434.000.000 euro per l'anno 2008 e di 434.000.000 euro per l'anno 2009 relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
14. L'importo da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d), d quinquies), come aggiunta dall'articolo 7, comma 87, della legge regionale 1/2005, e d sexies), come aggiunta dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 26/2005, della legge regionale 7/1999, resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:
a) fondo per le spese impreviste: complessivi 24.020.000 euro, suddivisi in ragione di 12.020.000 euro per l'anno 2007, di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 6 milioni di euro per l'anno 2009;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: in complessivi 27.258.046,73 euro, suddivisi in ragione di 11.887.456,92 euro per l'anno 2007, di 9.082.271,73 euro per l'anno 2008 e di 6.288.318,08 euro per l'anno 2009;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 114.700.000 euro, suddivisi in ragione di 88.700.000 euro per l'anno 2007, di 13 milioni di euro per l'anno 2008 e di 13 milioni di euro per l'anno 2009;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 49.722 euro, suddivisi in ragione di 16.574 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 3.131.112,51 euro, suddivisi in ragione di 1.043.704,17 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009;
f) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: 15.882.785,55 euro suddivisi in ragione di 5.294.261,85 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009;
g) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2006-2007 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 19.438.035,42 euro, suddivisi in ragione di 6.479.345,14 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009;
h) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2008-2009 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 13.350.000 euro, suddivisi in ragione di 4.550.000 euro per l'anno 2008 e di 8.800.000 euro per l'anno 2009;
i) fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale): complessivi 1.610.937 euro, suddivisi in ragione di 536.979 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009;
j) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: in complessivi 89.700.000 euro, suddivisi in ragione di 29.840.000 euro per l'anno 2007, di 29.910.000 euro per l'anno 2008 e di 29.950.000 euro per l'anno 2009;
k) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico: complessivi 53 milioni di euro, suddivisi in ragione di 21 milioni di euro per l'anno 2007 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2009;
l) fondo per interventi nelle aree sottoutilizzate della Regione di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003): 15.660.684 euro per l'anno 2007.