LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Capo III
 Interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale
Art. 10
 (Funzioni della Regione)
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) la regolamentazione, al fine di determinare le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 e di garantirne l'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi;
b) la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore, la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;
c) la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) i rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;
e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.
(2)
2. La Regione può concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).
3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 31, L. R. 25/2016
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 20, L. R. 12/2018
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 43, lettera b), L. R. 13/2022
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 69, comma 1, L. R. 4/2016
2Articolo abrogato da art. 2, comma 35, L. R. 25/2016
Art. 12
 (Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale)
1. È istituito presso la Direzione il Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, di seguito denominato Comitato, con il compito di esprimere pareri e di proporre iniziative in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, anche sulla base dei dati di fonte amministrativa forniti dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione, per l'insieme delle questioni che attengono al settore e, in particolare, per ciò che riguarda le condizioni e la qualità del lavoro e l'attuazione delle norme concernenti la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, dura in carica quattro anni e continua a esercitare i propri compiti fino alla costituzione del nuovo Comitato.
3. Il Comitato è composto da:
a) il direttore centrale competente in materia di cooperazione, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede;
b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;
c) il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, o un suo delegato;
d)   ( ABROGATA )
e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
f) un rappresentante designato dalla Federsanità-ANCI Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982;
h) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;
i) un rappresentante designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), e dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).
4. La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato è convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di più di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all'anno.
6. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti esterni del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
10. Il Comitato può deliberare l'istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all'analisi e all'approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.
11. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sono attribuite a dipendenti della Direzione di categoria non inferiore a C le funzioni di segretario e di segretario supplente del Comitato.
Note:
1Comma 3 interpretato da art. 34, comma 12, L. R. 27/2007
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 16/2010
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 11, comma 6, lettera d), L. R. 16/2010
4Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 6, lettera e), L. R. 16/2010
5Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
6Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 13
 (Persone svantaggiate)
1. Ai soli fini dell'ottenimento delle incentivazioni di cui all'articolo 14, si considerano persone svantaggiate:
a) i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991;
b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali.
(1)
2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 13/2008
Art. 14
 (Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali)
1. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono intesi a sostenere e incentivare la cooperazione sociale regionale, promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali caratterizzate dagli elementi qualificativi di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo sono concessi i seguenti contributi:
a) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;
b) contributi per consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
c) contributi per le spese di costituzione e primo impianto.
c bis)   ( ABROGATA )
2 bis. I contributi di cui al comma 2 sono concessi anche a fronte di spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. Con regolamento è disciplinata l'ammissibilità di tali spese.
3. Alle cooperative iscritte all'Albo che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, sono concessi inoltre:
a) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo;
b)   ( ABROGATA )
c) contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, considerando tali costi cumulativamente riconducibili ad un’unica iniziativa anche qualora riferibili a diverse tipologie di svantaggio;
d) contributi volti a promuovere lo sviluppo e l'attuazione di efficaci processi di inserimento nella vita sociale attiva delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13.
3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi anche a fronte di spese sostenute nell'anno precedente la data di presentazione della domanda. Con regolamento è disciplinata l'ammissibilità di tali spese.
3 ter. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in deroga all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Ai consorzi di cui all' articolo 8 della legge 381/1991 , iscritti all'Albo, sono concessi, inoltre, per la parte non coperta dalle cooperative sociali consorziate, contributi relativi a:
a) copertura dei costi esterni per servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative;
b) copertura dei costi per progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto.
(3)
4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi anche a fronte di spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), disciplina l'ammissibilità di tali spese.
5. Con regolamento è stabilita la disciplina concernente il cumulo con altri incentivi pubblici.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 5, L. R. 27/2007
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 69, comma 1, L. R. 4/2016
3Comma 4 sostituito da art. 2, comma 8, L. R. 24/2016
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 14/2017
5Integrata la disciplina della lettera a) del comma 3 da art. 2, comma 25, L. R. 37/2017
6Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 2, comma 27, L. R. 37/2017
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 110, L. R. 45/2017
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 18, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, c. 19, L.R. 12/2018.
9Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 13, L. R. 14/2018
10Integrata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 13, L. R. 14/2018
11Integrata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 49, L. R. 14/2018
12Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 2, comma 38, L. R. 20/2018
13Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 84, comma 1, L. R. 9/2019
14Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 8, comma 36, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 37, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera c), L. R. 13/2022
17Lettera c bis) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 43, lettera d), L. R. 13/2022
18Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 43, lettera e), L. R. 13/2022
19Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 8, comma 43, lettera f), L. R. 13/2022
20Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 114, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
21Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 114, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 15
 (Obblighi dei beneficiari)
1. La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale o loro consorzio, con la quale si attesta che il beneficiario:
a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
b) applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
c)   ( ABROGATA )
c bis) ha approvato il bilancio sociale;
c ter) non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né è sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria;
c quater) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
2. Dopo la concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 il beneficiario è tenuto a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.
3. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati, il beneficiario dei contributi e l'autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.
3 bis. Al momento della concessione dei contributi e nei due anni successivi la concessione medesima l'organo concedente verifica che la cooperativa sociale ovvero il consorzio beneficiario mantenga l'iscrizione all'Albo e adempia agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Il mancato adempimento di tali obblighi è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati il beneficiario dei contributi è tenuto a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 37, comma 6, L. R. 27/2007
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 114, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Lettera c quater) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Parole sostituite al comma 3 bis da art. 8, comma 114, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 16
 (Rendicontazione della spesa)
1. In deroga all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini della rendicontazione concernente gli incentivi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 14 e ad eccezione delle sole spese concernenti costi salariali, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000 .
2. La Direzione centrale competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione in originale della documentazione di cui al comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 97, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera g), L. R. 13/2022
Art. 17
 (Vincolo per le imprese beneficiarie di incentivi)
1. Alle cooperative sociali o loro consorzi beneficiari dei contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 14, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.
2. Nel caso di contributi per investimenti relativi a beni mobili, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il relativo vincolo di destinazione per la durata minima di due anni sui beni d'importo pari o superiore alla soglia minima di 5.000 euro ovvero, in assenza di questi, sul bene di maggior valore sempreché d'importo pari o superiore all'ammontare minimo di 2.000 euro.
3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2Parole soppresse al comma 4 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3Articolo sostituito da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 43, lettera h), L. R. 13/2022
5Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera i), L. R. 13/2022
Art. 18
 (Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili)
1. La concessione del finanziamento è disposta dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.
2. L'organo concedente stabilisce, nel provvedimento di concessione, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base della complessità esecutiva dell'intervento, e provvede altresì alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico
3. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo totale, previa presentazione delle garanzie previste dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.
5. I contributi pluriennali possono, su istanza del beneficiario, essere erogati contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di ruoli di spesa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse, previa presentazione delle garanzie di cui al comma 4.
6. Alla commisurazione definitiva del contributo provvede l'organo concedente a seguito dei controlli effettuati volti ad accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo, la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, nonché la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa.
7. Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente articolo sono integrate dalla vigente normativa di settore.
8. Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorità e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della legge regionale medesima, ove compatibili.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2Parole soppresse al comma 6 da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 43, lettera j), L. R. 13/2022
Art. 19
 (Effetti della cancellazione dall'Albo delle cooperative beneficiarie)
1. Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all'articolo 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:
a) la cancellazione dall'Albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 49 della legge regionale 7/2000 ;
b) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell'incentivo dalla data della cancellazione medesima.
(2)
Note:
1Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 21/2013
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 100, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 20
 (Agevolazioni fiscali e priorità nell'ammissione agli incentivi)
1. La Regione concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo agevolazioni fiscali da determinare annualmente con legge regionale.
2. Con regolamenti regionali sono stabilite priorità a favore delle cooperative sociali per l'accesso agli incentivi di settore.
Art. 21
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo, si applicano il titolo II e il titolo III della legge regionale 7/2000.