LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 10
 (Funzioni della Regione)
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) la regolamentazione, al fine di determinare le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 e di garantirne l'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi;
b) la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore, la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;
c) la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) i rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;
e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.
(2)
2. La Regione può concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).
3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 31, L. R. 25/2016
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 20, L. R. 12/2018
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 43, lettera b), L. R. 13/2022