LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2006, n. 12

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Interventi nei settori produttivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 50.000 euro a ciascuno dei tre gruppi di azione locale selezionati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader+ di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 14 aprile 2000 (2000/C 139/05) per un'attività di animazione finalizzata a diffondere nelle comunità locali l'esperienza dell'approccio partecipato alla definizione e realizzazione di programmi di sviluppo territoriale.
2. Ai fini di cui al comma 1 il gruppo di azione locale presenta al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma delle attività che intende svolgere nell'anno 2006 e fino al 31 dicembre 2007 con l'impiego di personale e mezzi propri, comprensivo dei costi previsti per le diverse voci di spesa.
3. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 avviene su presentazione di una relazione sull'attività svolta accompagnata dalla documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
4. Il gruppo di azione locale può richiedere l'erogazione di un'anticipazione pari al 50 per cento del finanziamento concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di uguale importo, maggiorata degli interessi dovuti in caso di revoca del finanziamento e richiesta di restituzione delle somme erogate.
5. Per le finalità di cui al cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.330.1.399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1073 (1.1.158.2.10.12) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - con la denominazione <<Finanziamento ai gruppi di azione locale selezionati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader+ per attività di animazione territoriale>> e con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2006.
6. Il contributo previsto per l'anno 2006 a favore del Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 20 (Interventi a favore del laboratorio di biologia marina), è destinato al ripianamento del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005. Il contributo è concesso e contestualmente erogato su presentazione del conto consuntivo dell'esercizio 2005 e del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 approvati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8.  
( ABROGATO )
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 10.1.270.2.897 <<Partecipazione regionale a società di capitali - settori innovazione e sviluppo>> di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.1 - rubrica n. 270 - spese in conto capitale - con riferimento al capitolo 1304 (2.1.254.3.09.21) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 - Servizio n. 175 - Gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti - con la denominazione <<Ricapitalizzazione della società <<Polo Tecnologico Società Consortile per Azioni>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2006.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) un contributo per la realizzazione della manifestazione internazionale di divulgazione scientifica denominata <<Fiera internazionale dell'editoria scientifica>>, nella misura di 500.000 euro.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca, entro il 30 novembre 2006, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 10.1.320.1.1533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5103 (1.1.158.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione <<Contributo alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) per la realizzazione della Fiera internazionale dell'editoria scientifica>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2006.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo a sostegno delle spese per l'organizzazione della finale del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), competizione fra progetti d'impresa vincitori delle edizioni locali organizzate dalle università italiane (START CUP).
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca, entro il 30 novembre 2006, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 10.1.320.1.1533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5124 (1.1.158.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320, Servizio n. 212 - Università e ricerca, con la denominazione <<Contributo all'Università degli Studi di Udine per l'organizzazione della finale del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), competizione fra progetti d'impresa vincitori delle edizioni locali organizzate dalle università italiane (START CUP)>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2006.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di Udine Fiere SpA, l'allestimento e lo svolgimento dell'edizione 2007 della manifestazione denominata <<InnovAction, fiera globale dell'innovazione>>, sino alla concorrenza di 800.000 euro.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9081 (1.1.156.2.10.25), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - con la denominazione <<Finanziamento alla Udine Fiere SpA per InnovAction, fiera globale dell'innovazione>> e con lo stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2006.
18. Alla copertura degli oneri pari a complessivi 1 milione di euro per l'anno 2006 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 12 e 17, relativamente alla quota di 500.000 euro, si provvede mediante riduzione di pari importo complessivo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8649 <<Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2006.
19. 
( ABROGATO )
20. Gli oneri previsti dal disposto di cui al comma 19, fanno carico all'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), le parole: <<sino al 31 dicembre 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino al 31 dicembre 2007>>.
22. Le somme già assegnate alle Province per gli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e non utilizzate per tali fini entro i termini di applicazione del relativo regolamento di attuazione, sono destinate agli interventi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera c) della legge regionale 26/2005, che vengono attuati tramite le Province ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di programmi di attività, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale.
24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6266 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. Per il completamento dei programmi inerenti le attività promozionali svolte dai Consorzi per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini e dei Consorzi per la tutela della denominazione di origine garantita dei vini, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese effettuate nel corso degli esercizi 2005 e 2006, entro i limiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 1993, n. 497, modificata e integrata con le deliberazioni 3 ottobre 1997, n. 2884, e 27 agosto 1999, n. 2659.
26. L'entità del contributo spettante a ciascun Consorzio è pari alla differenza tra l'importo della spesa ritenuta ammissibile e l'importo già concesso a contributo ai sensi delle deliberazioni di cui al comma 25.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 206.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6894 (2.1.163.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo - con la denominazione <<Contributo ai Consorzi per la tutela della denominazione di origine controllata e di origine garantita dei vini per le spese sostenute nel 2005 per attività promozionali>> e con lo stanziamento di 206.000 euro per l'anno 2006.
28. Al comma 24 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole: <<soggetti esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca>> sono aggiunte le seguenti: <<e degli altri soggetti pubblici e privati>>.
29. Al comma 25 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2001 le parole: <<società esterne>> sono sostituite dalle seguenti : <<esperti e società esterni>>.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 25, della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 29, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.3.330.2.1048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 6950 e 6970 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dopo la parola: <<Rivignano>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone>>.
32. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 31, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.2.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4252 e 4254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. In relazione al disposto di cui al comma 31 la denominazione del capitolo 4254 è modificata con l'aggiunta dopo le parole: <<di Flambro>> delle seguenti: <<, nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone>>.
34.
Dopo il comma 62 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è inserito il seguente:
<<62 bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal regolamento (CEE) 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, modificato dal regolamento (CE) n. 3513/93, del 14 dicembre 1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la formazione e l'abilitazione di tecnici classificatori di carcasse suine.>>.

35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 62 bis, della legge regionale 1/2005, come inserito dal comma 34, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6832 la cui denominazione è modificata in <<Spese per lo svolgimento di corsi per la formazione e abilitazione di tecnici classificatori di carcasse suine di cui al regolamento (CEE) 3220/84 e per spese per la convenzione con l'Associazione italiana allevatori per espletamento dei controlli sulla corretta classificazione delle carcasse di bovini adulti>>.
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'ultimazione e la manutenzione delle opere di viabilità forestale di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 38/1986.
40. Per le finalità di cui al comma 39 è autorizzata la spesa di 315.188 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2834 (2.1.234.3.10.11) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Finanziamento alle Comunità montane per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale>> e con lo stanziamento di 315.188 euro per l'anno 2006.
41. Al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell'uso energetico del legno e dei suoi derivati per la valorizzazione delle produzioni forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Comunità montane e le Province affinché concedano contributi in conto capitale per la realizzazione e il completamento di investimenti finalizzati a incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici.
42. Per le finalità di cui al comma 41 le domande di contributo sono presentate alle Comunità montane, nei territori di rispettiva competenza, e alle Province, nel territorio esterno a quello delle Comunità medesime.
42 bis. I fondi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sono assegnati agli Enti di cui al comma 42 e per le finalità di cui al comma 41, in proporzione diretta alla superficie boscata e al numero dei Comuni ricadenti nei territori di rispettiva competenza, e sono erogati ai beneficiari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), con le priorità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
43. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a intervenire direttamente alla realizzazione degli impianti di cui al comma 41 su immobili di proprietà.
44. Al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale di prodotti legnosi trasformati con caratteristiche tecnologiche e strutturali di qualità certificata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Agemont SpA, secondo le finalità a essa attribuite dall'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), per la realizzazione di un laboratorio per l'innovazione e la certificazione di processi produttivi e strutturali in legno.
45. Per le finalità previste dal comma 41, relativamente ai proprietari di superfici forestali private, singoli o associati, nonché alle imprese boschive, è autorizzata la spesa complessiva di 15.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2227 (1.1.243.3.10.11), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Contributi a proprietari di superfici forestali private, singoli o associati, nonché alle imprese boschive, per la realizzazione e il completamento di impianti energetici a biomasse forestali>> e con lo stanziamento di 15.000 euro per l'anno 2006.
46. Per le finalità previste dal comma 41, relativamente ai proprietari di superfici forestali comunali singoli o associati, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2228 (1.1.234.3.10.11), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Contributi a proprietari di superfici forestali comunali, singoli o associati, per la realizzazione e il completamento di impianti energetici a biomasse forestali>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2006.
47. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2226 (1.1.210.3.10.11), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Spese per interventi diretti per la realizzazione e il completamento di impianti energetici a biomasse forestali>> e con lo stanziamento di 15.000 euro per l'anno 2006.
48. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2229 (1.1.236.3.10.12), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Convenzione con Agemont SpA per la realizzazione di un laboratorio per l'innovazione e la certificazione di processi produttivi e strutturali in legno>> e con lo stanziamento di 850.000 euro per l'anno 2006.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un contributo straordinario di 100.000 euro per la prosecuzione della prestazione dei servizi socio-assistenziali già sperimentati a favore delle popolazioni montane interessate, nell'ambito del programma INTERREG III B <<Spazio Alpino>>, al progetto <<QUALIMA>>, con particolare riferimento ai servizi di telecontrollo e telesoccorso, nonché a quelli di trasporto e di accompagnamento.
50. La domanda per la concessione del contributo previsto dal comma 49 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per la montagna, corredata di una relazione illustrativa, di un progetto delle iniziative da realizzare e di un preventivo delle spese, che sono a totale carico della Regione.
51. Il Servizio per la montagna verifica la conformità dell'iniziativa proposta con le finalità e i contenuti del progetto <<QUALIMA>>. L'erogazione del finanziamento avviene, in unica soluzione, all'atto della concessione.
52. La rendicontazione del contributo concesso è effettuata, nei termini da stabilire con il decreto di concessione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. La Comunità montana presenta inoltre, a iniziativa ultimata, una relazione sui risultati ottenuti con l'erogazione dei servizi.
53. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.2.25 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1099 (2.1.234.3.10.12) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Per la montagna - con la denominazione <<Contributo straordinario alla Comunità montana della Carnia per il sostegno di servizi socio-assistenziali nelle zone montane>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2006.
54. Al comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le parole: <<non superiore al 20 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 100 per cento>>.
55. Le somme già liquidate ai Comuni, alle Comunità montane, alle Province di Gorizia e Trieste e agli Enti pubblici economici sulla base dei programmi straordinari, stralcio, sezioni di programma, programmi annuali, programmi degli interventi e degli interventi approvati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 15, 19, 25 e 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna), degli articoli 13 e 14 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), degli articoli 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso), dell'articolo 31, comma 1, dell'articolo 56, commi da 1 a 6, dell'articolo 63 e dell'articolo 64 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), dell'articolo 1, commi 15 e 16, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dell'articolo 3, commi 40 e 41, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), nonché gli interventi finanziati sulla base dell'articolo 4, commi da 1 a 10, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e d ell'articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002, e loro successive modifiche, sono trasferite in via definitiva agli Enti medesimi che sono, altresì, autorizzati fin d'ora a destinarle con autonoma determinazione anche per altre tipologie di interventi; tale trasferimento in via definitiva esonera i Comuni, le Comunità montane, le Province di Trieste e di Gorizia e gli Enti pubblici economici dall'obbligo di rendicontazione al Servizio per la montagna dell'Amministrazione regionale.
56. Le somme già liquidate alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 5, commi da 10 a 12, della legge regionale 12 settembre 2001 n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e riferite ai programmi 2001, 2002 e 2003, sono trasferite in via definitiva agli enti medesimi che sono, altresì, autorizzati fin d'ora a destinarle con autonoma determinazione anche per altre tipologie di interventi per lo sviluppo sociale, economico e sociale purché riferiti ai territori dei comuni della Provincia di Udine compresi nelle Comunità montane nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena; tale trasferimento in via definitiva esonera le Comunità montane dall'obbligo di rendicontazione al Servizio per la montagna dell'Amministrazione regionale.
57. l finanziamenti già concessi a soggetti privati sulla base dell'articolo 4, commi da 1 a 10, della legge regionale 10/1997 e dell'articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002 devono essere rendicontati entro il termine fissato dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2008.
58. Le somme tempo per tempo erogate per gli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), si considerano trasferite in via definitiva agli enti di cui all'articolo 55 medesimo per la realizzazione degli interventi ivi previsti. Gli enti stessi sono autorizzati a destinare tutte le eventuali somme residue per interventi di completamento, miglioramento e integrativi di quelli realizzati.
59. Ai procedimenti avviati antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27/2005, si applica, qualora più favorevole, la disciplina vigente al momento della concessione dei contributi assegnati ai sensi dell'articolo 6, comma 42, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dell'articolo 7, comma 39, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e dell'articolo 8, comma 36, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).
60. Al comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), le parole: <<agli articoli 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 1>>.
61. 
( ABROGATO )
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere borse di studio a studenti universitari e neolaureati al fine di effettuare stage formativi presso la Direzione centrale attività produttive nelle materie di competenza della Direzione medesima.
63. Per le finalità previste dal comma 62 la spesa fa carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) un finanziamento per l'organizzazione e la realizzazione delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino e delle gare FISI e FIS assegnate alle località del territorio regionale, nonché per altri eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale.
65. Il finanziamento previsto dal comma 64 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte della TurismoFVG, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa degli eventi sportivi programmati.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9180 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione <<Finanziamento all'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG) per l'organizzazione e la realizzazione delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino a Tarvisio, nonché per altri eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2006.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette alla promozione turistica delle zone montane.
68. Il finanziamento previsto dal comma 67 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte della TurismoFVG, alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa degli eventi programmati.
69. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9181 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione <<Finanziamento all'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG) per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette alla promozione turistica delle zone montane>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2006.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette all'incremento del movimento turistico nella provincia di Trieste e in particolare degli eventi programmati nella città di Trieste per l'edizione 2006 della manifestazione Festivalbar.
71. Il finanziamento previsto dal comma 70 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte della TurismoFVG, alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa degli eventi programmati.
72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2006, di cui 200.000 euro per la manifestazione Festivalbar, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9182 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione <<Finanziamento all'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG) per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette all'incremento del movimento turistico nella provincia di Trieste>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2006.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette all'incremento del movimento turistico nell'ambito del comune di Grado.
74. Il finanziamento previsto dal comma 73 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte della TurismoFVG, alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa degli eventi programmati.
75. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9183 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione <<Finanziamento all'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG) per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette all'incremento del movimento turistico nell'ambito del comune di Grado>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2006.
76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per progetti di valorizzazione e di promozione dell'immagine turistica della regione.
77. Il finanziamento previsto dal comma 76 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte della TurismoFVG, alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa degli eventi programmati.
78. Per le finalità previste dal comma 76 la TurismoFVG è autorizzata a utilizzare fino alla concorrenza di 500.000 euro l'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione degli atti di liquidazione delle AIAT.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale.
80. II finanziamento è concesso in seguito alla presentazione della domanda da parte della Turismo FVG alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di un programma anche triennale e di una relazione illustrativa degli eventi realizzati o da realizzarsi.
81. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9187 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e Internazionalizzazione - con la denominazione <<Finanziamento all'Agenzia TurismoFVG per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo e culturale>> e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2006.
82. 
( ABROGATO )
83. 
( ABROGATO )
84. 
( ABROGATO )
84 bis.  
( ABROGATO )
85. 
( ABROGATO )
85 bis.  
( ABROGATO )
86. 
( ABROGATO )
87. 
( ABROGATO )
88. 
( ABROGATO )
89. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 82, 85 e 86 fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 9196 e 9199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
90. All'articolo 6 della legge regionale 1/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 59 è sostituito dal seguente:
<<59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dall'Azienda speciale Villa Manin di Passariano.>>;

b)
dopo il comma 59 è inserito il seguente:
<<59 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dalla Pro loco di Sesto al Reghena.>>;

c)
il comma 60 è sostituito dal seguente:
<<60. I contributi di cui ai commi 59 e 59 bis sono concessi previa presentazione delle domande alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione - corredate del programma delle manifestazioni e di una relazione illustrativa del preventivo di massima delle spese.>>.

91. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 59, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 90, lettera a), è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9045 (1.1.163.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione <<Contributi per sostenere l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dall'Azienda speciale Villa Manin di Passariano>> e con lo stanziamento di 60.000 euro per l'anno 2006.
92. Per le finalità previste dal comma 59 bis dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004, come inserito dal comma 90, lettera b), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9046 (1.1.162.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione <<Contributi per sostenere l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dalla Pro loco di Sesto al Reghena>> e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2006.
93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento a sostegno degli oneri relativi all'utilizzo di personale appartenente al ruolo unico regionale.
94. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 93 fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1314 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine delle parole: <<, nonché per l'utilizzo di personale appartenente al ruolo unico regionale>>.
95. Per le finalità previste dall'articolo 161 della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, è autorizzato il limite di impegno decennale di 75.000 euro, a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9273 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati. A tale limite d'impegno non si applica il disposto dell'articolo 8, commi 136 e 137, della legge regionale 2/2006.
96. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 107, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso all'AIAT di Grado, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), al fine di consentirne l'utilizzazione anche per lavori di straordinaria manutenzione al tetto della piscina termale di Grado. Analogamente sono confermati a favore della TurismoFVG i contributi inerenti i beni di cui all'articolo 8, comma 120, della legge regionale 2/2006.
97. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Parole sostituite al comma 25 da art. 52, comma 1, L. R. 24/2006
2Comma 49 interpretato da art. 7, comma 81, L. R. 1/2007
3Comma 58 interpretato da art. 7, comma 42, L. R. 1/2007
4Comma 41 sostituito da art. 6, comma 56, L. R. 22/2007
5Comma 42 sostituito da art. 6, comma 58, L. R. 22/2007
6Comma 42 bis aggiunto da art. 6, comma 59, L. R. 22/2007
7Integrata la disciplina del comma 62 da art. 6, comma 108, L. R. 22/2007
8Integrata la disciplina del comma 23 da art. 5, comma 1, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 94, L. R. 20/2015
9Comma 55 sostituito da art. 5, comma 89, L. R. 30/2007
10Comma 56 sostituito da art. 5, comma 89, L. R. 30/2007
11Comma 57 sostituito da art. 5, comma 89, L. R. 30/2007
12Parole aggiunte al comma 64 da art. 5, comma 65, L. R. 30/2007
13Parole sostituite al comma 64 da art. 5, comma 65, L. R. 30/2007
14Comma 8 sostituito da art. 8, comma 43, L. R. 17/2008
15Parole sostituite al comma 84 da art. 2, comma 78, lettera a), L. R. 24/2009
16Parole sostituite al comma 84 da art. 2, comma 78, lettera b), L. R. 24/2009
17Parole sostituite al comma 85 da art. 2, comma 78, lettera c), L. R. 24/2009
18Comma 86 abrogato da art. 2, comma 78, lettera d), L. R. 24/2009
19Comma 87 abrogato da art. 2, comma 78, lettera d), L. R. 24/2009
20Vedi la disciplina transitoria del comma 84, stabilita da art. 2, comma 79, L. R. 24/2009
21Vedi la disciplina transitoria del comma 85, stabilita da art. 2, comma 79, L. R. 24/2009
22Comma 36 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
23Comma 37 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
24Comma 38 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
25Comma 61 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 46 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
26Integrata la disciplina del comma 8 da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 10/2012
27Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera zz), L. R. 10/2012
28Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 57, L. R. 27/2012
29Comma 80 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2014
30Comma 84 bis aggiunto da art. 2, comma 58, lettera a), L. R. 27/2014
31Parole aggiunte al comma 85 da art. 2, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
32Vedi la disciplina transitoria del comma 84 bis, stabilita da art. 2, comma 60, L. R. 27/2014
33Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
34Comma 85 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 4/2016
35Comma 82 abrogato da art. 105, comma 6, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
36Comma 83 abrogato da art. 105, comma 6, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
37Comma 84 abrogato da art. 105, comma 6, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
38Comma 84 bis abrogato da art. 105, comma 6, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
39Comma 85 abrogato da art. 105, comma 6, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
40Comma 85 bis abrogato da art. 105, comma 6, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
41Comma 88 abrogato da art. 105, comma 6, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
42Vedi anche quanto disposto dall'art. 106, comma 3, L. R. 21/2016
43Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) è stato emanato con DPReg. 01/02/2017, n. 027/Pres. (B.U.R. 8/2/2017, n. 6), ed entra in vigore il 9/2/2017.
44Integrata la disciplina del comma 79 da art. 8, comma 8, L. R. 12/2018
45Parole aggiunte al comma 80 da art. 2, comma 14, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
46Comma 19 abrogato da art. 77, comma 5, lettera d), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
47Il Regolamento di cui all'art. 77, c. 4, L.R. 3/2021 è stato emanato con DPReg. 3/12/2021, n. 0199/Pres. (B.U.R. 7/12/2021, S.O. n. 40) ed entra in vigore dal 8/12/2021.