LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2006, n. 12

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport)
1. 
( ABROGATO )
(5)
2. 
( ABROGATO )
(6)
3. Al comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2006 le parole <<la spesa di 40.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<la spesa di 120.000 euro>>, conseguentemente è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5067. Al comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2006 sono soppresse le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>>.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. Al comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2006 le parole <<per lo svolgimento dell'attività istituzionale >> sono sostituite con le seguenti: <<a sollievo degli oneri relativi alle attività degli anni pregressi>>.
6. Al comma 68 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2006 le parole <<e del relativo preventivo di spesa>> sono sostituite con le seguenti: <<che rappresenti lo stato del debito pregresso e le modalità di copertura del medesimo>>.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz di Trieste un contributo straordinario per far fronte al trasferimento obbligatorio dell'Istituto stesso dalla sede attuale del Porto Franco Vecchio di Trieste, a seguito della ristrutturazione in corso delle aree portuali, ad altra sede idonea.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.1.277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5135 (1.1.162.2.06.06), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale <<Livio Saranz>> di Trieste per far fronte alle spese di trasferimento della sede>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2006.
10. 
( ABROGATO )
(2)
11. Per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5224 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione beni culturali - con la denominazione <<Contributi straordinari a sostegno dell'attività degli Ecomusei già esistenti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10/2006>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2006.
12. La Regione è autorizzata a partecipare, insieme con la Provincia di Pordenone, all'organismo associativo costituito dal Comune di Casarsa della Delizia per la gestione del Centro Studi Pier Paolo Pasolini avente sede nella Casa Colussi del Comune medesimo. L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere all'organismo associativo medesimo un contributo annuo a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali.
13. Per le finalità previste dal comma 12, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5225 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione beni culturali - con la denominazione <<Partecipazione all'organismo associativo costituito dal Comune di Casarsa della Delizia per la gestione del Centro studi Pier Paolo Pasolini avente sede nella Casa Colussi del Comune medesimo>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2006.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia dei Santi Canziani martiri di San Canzian d'Isonzo un contributo straordinario di 40.000 euro al fine di consentire il riatto dell'Antiquarium cantianense.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5142 (2.1.242.3.08.15), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione beni culturali - con la denominazione <<Contributo straordinario alla Parrocchia dei Santi Canziani di San Canzian d'Isonzo per il riatto dell'Antiquarium cantianense>> e con lo stanziamento di 40.000 euro per l'anno 2006.
17. 
( ABROGATO )
(4)
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, comma 12, della legge regionale 3/1998, come da ultimo modificato dal comma 17, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5393 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola <<Spese>> è sostituita con la seguente: <<Contributi>> e il cui codice di finanza regionale è sostituito con il seguente: <<(1.1.162.2.06.06)>>.
19. Al comma 131 dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole <<realizzare iniziative dirette aventi ad oggetto>> sono sostituite con le seguenti: <<sostenere, con appositi contributi, iniziative per>>.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 131, della legge regionale 1/2005 come modificato dal comma 19, fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.1901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5578 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola <<Spese>> è sostituita con la parola <<Contributi>> e il cui codice di finanza regionale è sostituito con <<(1.1.158.2.06.06)>>.
21.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), è inserito il seguente:
<<4 ter. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientrano altresì i contributi di cui alla legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati).>>

22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Rototom>> di Zoppola (PN) un contributo da destinarsi alla copertura degli oneri già sostenuti per la messa in sicurezza del Parco Rivellino di Osoppo, d'intesa con l'amministrazione comunale interessata.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale della protezione civile corredata della documentazione tecnico - progettuale dei lavori eseguiti e degli atti di collaudo, nonché la rendicontazione delle spese sostenute.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.5.230.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'ano 2006, con riferimento al capitolo 4108 (1.1.162.2.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 230 - Servizio n. 163 - Protezione civile - con la denominazione <<Contributo all'associazione <<Rototom>> di Zoppola (PN) per la copertura di oneri già sostenuti per la messa in sicurezza del Parco Rivellino di Osoppo>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2006.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pordenone per il sostegno alle società sportive dilettantistiche iscritte ai campionati di massima serie.
27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6004 (1.1.152.2.08.09), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 196 - Attività ricreative, sportive e politiche giovanili - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Pordenone per il sostegno alle società sportive iscritte alla massima serie>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2006.
28. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
2Comma 10 abrogato da art. 5, comma 7, L. R. 22/2007
3Comma 12 sostituito da art. 7, comma 44, L. R. 17/2008
4Comma 17 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013
5Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ggg), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ggg), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.