LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Capo V
 Caratteristiche delle strutture e dei servizi
Art. 21
 (Localizzazione)
1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.
2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.
3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nelle zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici. Nel caso in cui i servizi per la prima infanzia prevedano un orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle sei ore, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna.
4. La destinazione d'uso residenziale e residenziale agricolo dell'immobile è compatibile con l'esercizio dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e c bis), e all'articolo 5.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2010
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 17, L. R. 5/2013
3Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 5, L. R. 6/2013
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 17/2021
Art. 22
 (Caratteristiche strutturali)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia deve tenere conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio.
2. Diverse tipologie di servizi possono essere ubicate nelle medesime strutture al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché non interferiscano nello svolgimento delle attività.
3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.
4. Gli spazi, le strutture interne ed esterne e l'arredamento devono salvaguardare i bambini da eventuali rischi infortunistici.
Art. 23
 (Assicurazioni)
1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.
Art. 24
 (Personale)
1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, salva la specifica disciplina dei servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo.
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. Per il personale operante nei servizi integrativi, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Comma 2 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 32, L. R. 18/2011
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 58, L. R. 14/2012
Art. 25
 (Compiti del personale)
1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14.
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.
4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.
5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Comma 2 abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
Art. 26
 (Coordinamento pedagogico del sistema educativo integrato)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, anche in collaborazione tra loro, promuovono forme di coordinamento e di collegamento per la realizzazione del sistema educativo integrato.
Art. 26 bis
 (Trasmissione dei dati alla Regione)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nei tempi e con le modalità, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l'attività di rilevazione e monitoraggio di cui all'articolo 11.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2010
Art. 27
 (Rapporto numerico tra personale e bambini)
1. Con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, è definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali e i bambini ospitati presso i servizi educativi per la prima infanzia, secondo le diverse tipologie.
2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato il numero dei bambini iscritti e frequentanti, in relazione alla loro permanenza nel servizio, alla loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore a dodici mesi, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, alle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.
Art. 27 bis
 (Supporto all'attuazione della legge)
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in tutto o in parte, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 <<Bassa Friulana>>- Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 e le modalità con cui finanzia gli oneri da questo sostenuti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 35, L. R. 24/2009