LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 9
 (Partecipazione e trasparenza)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi e promuovono la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
1 bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, è adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2010