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Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 4
 (Servizi integrativi)
1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.
2. Tra i servizi integrativi rientrano:
a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;
b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;
c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto. Qualora presso i medesimi locali siano contemporaneamente presenti almeno due educatori, il limite massimo di cinque bambini può essere elevato secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;
c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'articolo 4 bis.
3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualificazione professionale adeguata alle finalità da assicurare.
4. I servizi integrativi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno. Relativamente ai servizi integrativi di cui al comma 2, lettera c), non trova applicazione la normativa di settore attinente alla disciplina delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 6/2006
2Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
3Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
4Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
5Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 9, comma 7, L. R. 11/2011
6Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 56, L. R. 14/2012
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 57, L. R. 14/2012
8Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 5/2013
9Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
10Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.