LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 27
 (Rapporto numerico tra personale e bambini)
1. Con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, è definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali e i bambini ospitati presso i servizi educativi per la prima infanzia, secondo le diverse tipologie.
2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato il numero dei bambini iscritti e frequentanti, in relazione alla loro permanenza nel servizio, alla loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore a dodici mesi, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, alle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.