LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 22
 (Caratteristiche strutturali)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia deve tenere conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio.
2. Diverse tipologie di servizi possono essere ubicate nelle medesime strutture al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché non interferiscano nello svolgimento delle attività.
3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.
4. Gli spazi, le strutture interne ed esterne e l'arredamento devono salvaguardare i bambini da eventuali rischi infortunistici.