LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 20
 (Accreditamento)
1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
2. L'accreditamento è concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:
a) offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
b) disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità;
c) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;
d) realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all'articolo 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;
e) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;
f)   ( ABROGATA )
g) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stato concesso l'accreditamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'accreditamento.
4 bis. La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento, anche in deroga all' articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti.>>.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
5Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 1, L. R. 7/2010