LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 15 ter
 (Fondo per il contenimento rette)
1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.
2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti dello Stato;
c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto delle condizioni di marginalità dei territori caratterizzati da spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne.
3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
3 ter. In deroga all' articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 6/2020
3Comma 3 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020
4Comma 3 ter aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 10, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.