Art. 56 ter
(Sostegno alla realizzazione di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori edili)
1.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera c), al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno 2026, un contributo annuale alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato alla realizzazione di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:
a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;
b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;
c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;
d) scuole secondarie di primo e di secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.
2. Ciascuna Cassa Edile presenta entro il 28 febbraio alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1, indicando il numero di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'
articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo procede alla concessione del contributo, nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile dell'anno di presentazione della domanda al 31 marzo dell'anno successivo.
6. Ciascuna Cassa Edile trasmette alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'
articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
8. Le risorse sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.