Art. 48 bis
(Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà)
1.
Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:
a) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al
titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
b) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte con riferimento alla quale sia stata attivata sul territorio regionale la procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237 bis, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);
2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto di trasferimento, a decorrere dall'1 gennaio 2026, nella misura di 3.000 euro.
3. La domanda è presentata dal datore di lavoro in capo al quale continua il rapporto di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente al trasferimento del rapporto di lavoro ovvero, anche successivamente allo stesso, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di cui al primo periodo non sia ancora intervenuto, a favore dell'azienda in situazione di difficoltà il cui personale sia interessato dal passaggio al nuovo datore di lavoro, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda in situazione di difficoltà al datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è inoltre concesso un incentivo nella misura di 2.500 euro, per ciascuna assunzione effettuata, a decorrere dall'1 gennaio 2026, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardante lavoratrici o lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall'attuazione di un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al
titolo II del decreto legislativo 148/2015, in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ancora in corso alla data di assunzione o, a tale data, esauritosi da non più di 12 mesi.
5. L'importo di cui al comma 4 è elevato a 3.000 euro per ciascuna assunzione, qualora le assunzioni effettuate siano almeno 5.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4 la domanda è presentata dal nuovo datore di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata realizzata l'assunzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato realizzato almeno il numero minimo di assunzioni che hanno permesso di soddisfare la condizione di cui al comma 5.
8. Qualora entro il termine di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7, non sia ancora intervenuto a favore dell'azienda in situazione di difficoltà il cui personale è interessato dalla nuova assunzione, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dell'azienda in situazione di difficoltà al nuovo datore di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
9. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 4 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
10. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della presente legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.