LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO IV
 Pari opportunità e qualità del lavoro
Art. 49
 (Parità di genere)
1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento delle parti sociali, degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale, alla progressione in carriera, alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali e per il superamento del divario retributivo di genere.
2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.
2 bis. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni per la riduzione del divario salariale e il raggiungimento di una reale parità retributiva tra uomini e donne, e in particolare promuove:
a) azioni per favorire l'emersione e la trasparenza dei dati relativi ai livelli di retribuzione anche mediante pubblicizzazione e diffusione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all' articolo 46 del decreto legislativo 198/2006 ;
b) progetti di sensibilizzazione sulla parità retributiva e di adozione delle migliori pratiche in materia;
c) azioni di orientamento e formazione volte a contrastare stereotipi e ad accrescere la partecipazione delle ragazze a percorsi scolastici e accademici in discipline scientifico-tecnologiche e a rafforzare le loro competenze tecniche e digitali;
d) introduzione della parità retributiva come criterio premiante per l'assegnazione di contributi e incentivi alle imprese.
(4)
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 50
 (Benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa)
1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza e favorisce i processi di innovazione organizzativa e l'attuazione di forme di lavoro agile che contribuiscano a elevare la qualità e la sicurezza della vita lavorativa, favorendone la conciliazione con i tempi e le esigenze di vita familiare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ferme restando le iniziative di cui all'articolo 33 bis, può concedere, anche ricorrendo a risorse dell'Unione europea, incentivi alle imprese per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro finalizzati a promuovere il benessere organizzativo anche utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informative, fra cui il lavoro agile, i piani aziendali di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi e di potenziamento delle dotazioni informatiche. La Regione può altresì concedere incentivi alle imprese che, singolarmente oppure in sinergia con altre imprese e realtà pubbliche o private del territorio, sviluppano una offerta di servizi a favore dei propri lavoratori e a favore della comunità.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì azioni di informazione e formazione rivolte a imprese, lavoratori e parti sociali.
4. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 28 bis, promuove attività di studio e valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative di promozione del benessere aziendale attuate sul territorio regionale, nonché dei loro effetti.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
3Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
4Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 51
 (Responsabilità sociale dell'impresa)
1. La Regione promuove l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene iniziative imprenditoriali finalizzate al miglioramento della qualità della salute, della sicurezza, del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali, a favorire la parità di genere e le esigenze di conciliazione di vita lavorativa e familiare.
2 bis. La Regione promuove altresì la diffusione e lo scambio di buone prassi e la realizzazione di iniziative di premialità e di certificazione di azioni socialmente responsabili, anche attraverso le procedure di concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Comma 2 sostituito da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Comma 2 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020