LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO III
 Consigliere e consiglieri di parità
Art. 16
 (Consigliera o Consigliere regionale di parità)
1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere regionale di parità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.
2. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno triennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
3. Il mandato della Consigliera o del Consigliere regionale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parità.
4. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006 , nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006 .
5. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità è componente della Commissione regionale per il lavoro e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & Sviluppolmpresa, di cui all'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009 , nonché alla concertazione regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 4 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 36, comma 8, L. R. 13/2015
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
8Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
9Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
10Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
Art. 17
 (Sede, dotazione organica e assegnazione di personale)
1. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. L'ufficio della Consigliera o del Consigliere regionale di parità è funzionalmente autonomo. Gli obiettivi e l'attività da svolgere vengono individuati dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità nel rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa vigente.
3. La Regione fornisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità personale appartenente al ruolo unico regionale e le attrezzature necessarie. L'assegnazione del personale regionale avviene sentita la Consigliera o sentito il Consigliere di parità, con precedenza ai soggetti in possesso di competenze in materia di mercato del lavoro e pari opportunità.
4. Alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità viene riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina, su proposta dell'Assessore competente. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il personale regionale di area dirigenziale.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 31, L. R. 14/2012
2Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 31, L.R. 14/2012, con il quale si disponeva un'integrazione alla disciplina del comma 4 del presente articolo, relativa alla corresponsione di un'indennità aggiuntiva al consigliere regionale di parità.
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 11, L. R. 15/2014
4Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
Art. 18
 (Consigliera o Consigliere di parità di area vasta)
1. La Regione, previa designazione da parte del Consiglio delle Autonomie locali, nomina le Consigliere e i Consiglieri di parità di area vasta in ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale).
2. Alle Consigliere e ai Consiglieri di parità di area vasta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.
3. Alla Consigliera o al Consigliere di parità di area vasta è riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nonché il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Gli Enti di decentramento regionale forniscono alle Consigliere e ai Consiglieri di parità il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Comma 3 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 36, comma 6, L. R. 13/2015
4Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 20/2016
5Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 17/2020
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 51, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 19
 (Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
(5)
3. Al fine di rafforzare le funzioni dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienza e buone prassi, è istituita la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità.
4.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
4Comma 1 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
5Comma 2 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
6Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
7Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 20
 (Rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo trova applicazione, ove compatibile, il decreto legislativo 198/2006.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 84, comma 1, L. R. 26/2012