LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO II
 Agenzia regionale del lavoro
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, le funzioni ad essa attribuite sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, ai sensi dell'art. 79, comma 2, della presente legge.
2 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale e' formalmante costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 22/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
5Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
6Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 10, comma 59, lettera a), L. R. 17/2008
7Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 10, comma 59, lettera b), L. R. 17/2008
8Comma 4 sostituito da art. 10, comma 59, lettera c), L. R. 17/2008
9Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 60, lettera a), L. R. 17/2008
10Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 60, lettera b), L. R. 17/2008
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 31, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012
12Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
13Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010, con cui si integrava la disciplina del presente articolo, poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. a), numero 3), L.R. 16/2012; il medesimo art. 18, comma 1, della citata L.R. 16/2012 disponeva peraltro, alla lettera e), l'abrogazione del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013. L'attività del Collegio dei revisori dei conti prosegue secondo quanto indicato all'art. 15, comma 6, della citata L.R. 16/2012.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 10, comma 61, lettera a), L. R. 17/2008
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 61, lettera b), L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
4Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.