LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

TITOLO I
 ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I
 Principi, finalità, funzioni e programmazione
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua interventi volti a promuovere l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro per favorire la crescita economica e sociale della comunità e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.
2. La presente legge riforma, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione e con gli obiettivi e i principi dell'Unione europea, l'assetto istituzionale della Regione in materia di lavoro e disciplina il sistema regionale per i servizi all'impiego, per l'occupazione e la tutela del lavoro, gli interventi in materia di politica del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in conformità ai principi della legislazione statale.
3. L'azione della Regione, da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei territori e delle comunità e con la collaborazione degli attori pubblici e privati, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere lo sviluppo occupazionale, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;
b) favorire la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario;
c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
d) qualificare le competenze professionali per favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale, attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;
e) promuovere l'adattabilità, l'occupabilità e l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;
f) favorire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro, quelle della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento e le politiche sociali;
g) costruire un efficiente sistema di servizi per l'impiego, in grado di favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro e i processi di mobilità professionale;
h) promuovere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree di disabilità e svantaggio;
i) promuovere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nelle retribuzioni, nonché nello sviluppo professionale e di carriera;
j) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura, anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro;
j bis) promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze;
k) promuovere forme di tutela e ammortizzatori sociali rivolti in particolare alle fasce più deboli del mercato del lavoro;
l) favorire, in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori;
m) promuovere misure di sostegno alle imprese che attuano concrete azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale.
m bis) promuovere azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive.
4. Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate privilegiando il metodo della concertazione sociale e istituzionale e l'attuazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3Parole sostituite alla lettera h) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
4Parole aggiunte alla lettera j) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
5Lettera j bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
6Lettera m bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:
a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all'impiego;
b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;
b bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;
c) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
d) le altre funzioni delegate dallo Stato con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in particolare:
1) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali per la valutazione della rappresentatività;
2) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;
3)   ( ABROGATO )
4) l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), e dell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti);
5) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;
6) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;
7) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell' articolo 411 del codice di procedura civile , l'attestazione della loro autenticità e il deposito;
8) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
9) gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all' articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
10) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), ai fini dell'eventuale convocazione delle parti per l'espletamento della fase amministrativa della procedura in caso di mancato accordo nella fase sindacale della procedura medesima;
11) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;
12) la composizione delle vertenze di lavoro ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;
e) le funzioni in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualità, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e di erogazione di specifici servizi di orientamento;
f) ogni altra funzione che la legge affida alla Regione nelle materie di cui alla presente legge regionale.
Note:
1Parole soppresse alla lettera i) del comma 2 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Lettera p) del comma 2 sostituita da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Numero 9) della lettera d) del comma 1 sostituito da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 31/2017
5Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 2, L. R. 44/2017
6Numero 3) della lettera d) del comma 1 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 3
 (Programmazione regionale in materia di lavoro)
1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.
2. Il programma generale è elaborato sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e in raccordo con la programmazione regionale, in particolare con quella in materia di formazione e orientamento. Esso definisce, in particolare:
a) le priorità strategiche e gli obiettivi delle azioni da intraprendere;
b) le tipologie di beneficiari cui collegare le misure regionali di politica del lavoro;
c) le tipologie di interventi da attuare con riferimento alle priorità e agli obiettivi individuati.
3. Il programma generale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all'articolo 5 bis, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Il programma generale è pubblicato sul sito della Regione.
Note:
1In fase di prima applicazione il Programma triennale di cui al comma 3 e' approvato entro il 31 marzo 2006, come stabilito dall'art. 79, comma 4, della presente legge.
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
4Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5Comma 5 sostituito da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6Comma 6 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
7Comma 7 abrogato da art. 81, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
8Comma 3 sostituito da art. 9, comma 25, lettera a), L. R. 27/2014
9Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
10Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 4
 (Clausola valutativa)
1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal programma generale di cui all'articolo 3.
3. La valutazione annuale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del programma generale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 5
 (Commissione regionale per il lavoro)
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.
2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sulla programmazione generale di cui all'articolo 3 e sui regolamenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.
2 bis. La Commissione regionale approva altresì i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro, con riferimento all'ambito residuale dell'istituto relativo alle pubbliche amministrazioni.
3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
b)   ( ABROGATA )
c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d bis) un rappresentante delle libere professioni designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle professioni e dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previste rispettivamente agli articoli 2 e 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);
e) la Consigliera o il Consigliere regionale di parità;
f) due rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come inserito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge;
g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);
h) un rappresentante designato dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia.
4. Le organizzazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), designano per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.
5. La Commissione regionale elegge al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. La Commissione regionale si riunisce almeno due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Commissione regionale può essere articolata in sottocommissioni.
7. Le riunioni della Commissione regionale sono valide indipendentemente dalla presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Alle sedute della Commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, e il Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di cui al capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), o un suo delegato. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 2 bis alle sedute partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della pubblica amministrazione che presenta il progetto formativo, ai fini della sua illustrazione alla Commissione. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale avviene a titolo gratuito.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 8 le parole "capo VII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11", devono leggersi correttamente "capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11".
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
2Parole soppresse al comma 8 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 31, lettera a), L. R. 6/2013
4Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 31, lettera b), L. R. 6/2013
5Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 8, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
7Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
8Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
9Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
10Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
11Parole aggiunte al comma 8 da art. 5, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
Art. 5 bis
 (Concertazione sociale)
1. Allo scopo di favorire una più ampia consultazione e partecipazione alle tematiche concernenti le politiche regionali in materia di lavoro, anche in relazione agli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la concertazione con le parti sociali e con gli enti e le categorie interessate e può sottoporre a essi atti di carattere generale o provvedimenti attuativi.
2. I temi e le modalità di svolgimento della concertazione sono definiti dal protocollo di concertazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 2, L. R. 5/2005 nel testo modificato da art. 59, comma 1, L. R. 18/2005
2Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 36, comma 2, L. R. 13/2015
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 36, comma 3, L. R. 13/2015
CAPO II
 Agenzia regionale del lavoro
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, le funzioni ad essa attribuite sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, ai sensi dell'art. 79, comma 2, della presente legge.
2 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale e' formalmante costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 22/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
5Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
6Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 10, comma 59, lettera a), L. R. 17/2008
7Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 10, comma 59, lettera b), L. R. 17/2008
8Comma 4 sostituito da art. 10, comma 59, lettera c), L. R. 17/2008
9Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 60, lettera a), L. R. 17/2008
10Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 60, lettera b), L. R. 17/2008
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 31, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012
12Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
13Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010, con cui si integrava la disciplina del presente articolo, poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. a), numero 3), L.R. 16/2012; il medesimo art. 18, comma 1, della citata L.R. 16/2012 disponeva peraltro, alla lettera e), l'abrogazione del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013. L'attività del Collegio dei revisori dei conti prosegue secondo quanto indicato all'art. 15, comma 6, della citata L.R. 16/2012.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 10, comma 61, lettera a), L. R. 17/2008
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 61, lettera b), L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
4Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
CAPO III
 Consigliere e consiglieri di parità
Art. 16
 (Consigliera o Consigliere regionale di parità)
1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere regionale di parità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.
2. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno triennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
3. Il mandato della Consigliera o del Consigliere regionale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parità.
4. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006 , nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006 .
5. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità è componente della Commissione regionale per il lavoro e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & Sviluppolmpresa, di cui all'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009 , nonché alla concertazione regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 4 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 36, comma 8, L. R. 13/2015
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
8Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
9Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
10Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
Art. 17
 (Sede, dotazione organica e assegnazione di personale)
1. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. L'ufficio della Consigliera o del Consigliere regionale di parità è funzionalmente autonomo. Gli obiettivi e l'attività da svolgere vengono individuati dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità nel rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa vigente.
3. La Regione fornisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità personale appartenente al ruolo unico regionale e le attrezzature necessarie. L'assegnazione del personale regionale avviene sentita la Consigliera o sentito il Consigliere di parità, con precedenza ai soggetti in possesso di competenze in materia di mercato del lavoro e pari opportunità.
4. Alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità viene riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina, su proposta dell'Assessore competente. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il personale regionale di area dirigenziale.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 31, L. R. 14/2012
2Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 31, L.R. 14/2012, con il quale si disponeva un'integrazione alla disciplina del comma 4 del presente articolo, relativa alla corresponsione di un'indennità aggiuntiva al consigliere regionale di parità.
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 11, L. R. 15/2014
4Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
6Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
7Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
Art. 18
 (Consigliera o Consigliere di parità di area vasta)
1. La Regione, previa designazione da parte del Consiglio delle Autonomie locali, nomina le Consigliere e i Consiglieri di parità di area vasta in ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale).
2. Alle Consigliere e ai Consiglieri di parità di area vasta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.
3. Alla Consigliera o al Consigliere di parità di area vasta è riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nonché il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Gli Enti di decentramento regionale forniscono alle Consigliere e ai Consiglieri di parità il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Comma 3 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 36, comma 6, L. R. 13/2015
4Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 20/2016
5Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 17/2020
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 51, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 19
 (Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
(5)
3. Al fine di rafforzare le funzioni dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienza e buone prassi, è istituita la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità.
4.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
4Comma 1 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
5Comma 2 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
6Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
7Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 20
 (Rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo trova applicazione, ove compatibile, il decreto legislativo 198/2006.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 84, comma 1, L. R. 26/2012