LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 35
 (Interventi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003)
1. Le Agenzie per il lavoro autorizzate, che intendono operare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 mediante l'utilizzo di risorse pubbliche regionali o mediante forme di raccordo e sostegno della Regione, sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:
a) ottenimento dell'accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge;
b) stipula di una convenzione, sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale;
c) integrale rispetto, da parte delle imprese utilizzatrici, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
d) obbligo di svolgere gli interventi formativi in favore di tutti i lavoratori coinvolti;
e) rispetto delle prescrizioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, individua:
a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;
b) i requisiti professionali dei tutor aziendali;
c) le procedure per la verifica della conformità alla vigente normativa statale e regionale dei percorsi di reinserimento lavorativo effettuati;
d) i criteri per la definizione della congruità dell'offerta lavorativa da parte del soggetto svantaggiato, anche in relazione alla condizione di svantaggio personale o familiare del lavoratore;
e) le cause che legittimano il rifiuto dell'offerta lavorativa da parte del soggetto, senza che lo stesso incorra nella decadenza di indennità o diritti.
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.