LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 24
 (Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro)
1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, come individuati dal comma 3.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione, del compito di svolgere servizi al lavoro, come definiti dal comma 3.
3. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 4.
4. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce tramite regolamento:
a) le procedure per l'accreditamento
b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
f) le tipologie dei servizi al lavoro per le quali è necessario l'accreditamento;
g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.
(2)
4 bis. Il regolamento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare prima dell'approvazione definitiva della Giunta regionale.
5. Ai fini della concessione dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.
6. I soggetti accreditati svolgono i propri servizi senza oneri per i lavoratori.
7. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 5 determina la revoca dell'accreditamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020