LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13

Interventi in materia di professioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2004
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 5
 (Comitato regionale delle professioni non ordinistiche)
1. Presso la Direzione competente in materia di professioni è istituito il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.
2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.
4. Il Comitato è composto:
a) dall'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;
b) dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;
c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.

5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. 
( ABROGATO )
(5)
7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.
8. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.
8 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
8 ter. È consentito lo svolgimento delle sedute del Comitato in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta del Comitato con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
2Parole soppresse al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
3Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
4Comma 5 sostituito da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
5Comma 6 abrogato da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
6Comma 8 bis aggiunto da art. 14, comma 15, L. R. 22/2010
7Comma 8 ter aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 6/2021