LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13

Interventi in materia di professioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2004
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 3
 (Composizione e funzionamento)
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.
2. La Consulta è composta:
a) dall'Assessore competente che la presiede;
b) dal Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;
c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.

3. Il rappresentante di una professione è nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richieda la designazione.
4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni.
6. La Consulta puòarticolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'Assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal Direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.
7. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.
7 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute della Consulta avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
7 ter. È consentito lo svolgimento delle sedute della Consulta in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Consulta con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 30, comma 1, L. R. 18/2004
2Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 14, L. R. 22/2010
3Comma 7 ter aggiunto da art. 67, comma 1, L. R. 6/2021