LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 5 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 10, L. R. 18/2011
3Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 14/2012
4Derogata la disciplina del comma 3 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013
5Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera f), L. R. 15/2014