LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

CAPO II
 Interventi per l'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature
Art. 3
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell’ente pubblico proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, incentivi in conto capitale, nella misura definita con i bandi di cui all’articolo 6, per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 263, L. R. 1/2005
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 95, L. R. 2/2006
4Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006
5Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 6, L. R. 30/2007
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 12, L. R. 17/2008
7Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 9, L. R. 12/2009
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 24/2009
9Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
10Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
11Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 30, lettera a), L. R. 22/2010
12Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 11/2011
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 5, L. R. 14/2012
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 6, L. R. 14/2012
15Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera a), L. R. 27/2012
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 27, L. R. 5/2013
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 32, L. R. 5/2013
18Comma 1 interpretato da art. 5, comma 35, L. R. 5/2013
19Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera b), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
20Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 35, L. R. 15/2014
21Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 22, L. R. 27/2014 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 118, L. R. 27/2014 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 37, L. R. 27/2014
24Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 25/2015
25Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 1, L. R. 25/2015
26Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 25/2015
27Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 25/2015
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 24, L. R. 33/2015 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 27, L. R. 33/2015 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
30Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 18, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
31Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
32Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 24, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
33Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 27, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
34Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 33, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
35Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 36, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
36Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 39, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
37Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 45, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
38Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016
39Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 1), L. R. 31/2017
40Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 2), L. R. 31/2017
41Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 3), L. R. 31/2017
42Comma 1 interpretato da art. 1, comma 8, L. R. 12/2018
Art. 3 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 170, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 15/2014
Art. 4
 (Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia.
2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo:
a) gli enti pubblici e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi di cui al comma 1;
b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di cui al comma 1 su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia di proprietà di enti pubblici.
(8)
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2011
3Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 11/2011
4Vedi la disciplina transitoria della lettera c bis) del comma 1, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011
5Vedi la disciplina transitoria della lettera b bis) del comma 2, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011
6Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera d), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 30, lettera a), L. R. 20/2015
8Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 20/2015
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 85, L. R. 25/2016
10Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 9, L. R. 12/2018 . La disposizione trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, come disposto dall'art. 1, c. 10 della medesima L.R. 12/2018.
11Comma 2 bis abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 6/2019 . La disposizione continua a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019.
Art. 5
 (Incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo.
1 bis. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse le associazioni e società sportive di cui al comma 1, proprietarie degli impianti sportivi o munite di idoneo titolo giuridico all'installazione delle attrezzature medesime sugli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.
1 ter. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 1 sono definite nei bandi di cui all'articolo 6, alternativamente come segue:
a) acconto e saldo nei termini definiti dal bando di finanziamento;
b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della documentazione di rendicontazione, nei termini definiti dal bando di finanziamento;
c) erogazione, in un'unica soluzione, contestuale alla concessione, nei termini definiti dal bando di finanziamento.
(6)
2.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, lettera a), L. R. 18/2011
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 8, lettera b), L. R. 18/2011
4Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera e), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
5Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 84, lettera b), numero 1), L. R. 31/2017
6Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 84, lettera b), numero 1), L. R. 31/2017
7Comma 2 abrogato da art. 7, comma 84, lettera b), numero 2), L. R. 31/2017
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 56, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 5 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 10, L. R. 18/2011
3Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 14/2012
4Derogata la disciplina del comma 3 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013
5Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera f), L. R. 15/2014
Art. 6
 (Bandi)
1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi.
2. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , i bandi di cui al comma 1 predeterminano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte almeno dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo.
3. La Giunta regionale, all'interno dei bandi di finanziamento, è autorizzata a disciplinare modalità di erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, concorrenti rispetto a quelle previste dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), limitatamente alle seguenti facoltà:
a) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soli soggetti pubblici correlata al provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali;
b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soggetti privati solo a seguito della prestazione, per un importo equivalente alla totalità del contributo concesso, di idonea fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.
4. In deroga all' articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002 , nei casi di cui alla lettera a) del comma 3, il bando di finanziamento può prevedere la presentazione di una dichiarazione contenente i termini presunti di inizio e fine lavori in luogo del cronoprogramma.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, lettera d), L. R. 18/2011
3Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera b), L. R. 27/2012
4Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera g), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
5Articolo sostituito da art. 7, comma 84, lettera c), L. R. 31/2017
6Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 37/2017
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 8, lettera e), L. R. 18/2011
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 11, L. R. 18/2011
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 47, lettera c), L. R. 27/2012
4Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera d), L. R. 27/2012
5Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 31, L. R. 5/2013
6Derogata la disciplina del comma 3 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013
7Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera h), L. R. 15/2014
Art. 6 ter
 (Termini dei procedimenti)
1. I procedimenti per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si concludono, entro centoventi giorni decorrenti dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, con l'approvazione del piano di riparto delle risorse.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
Art. 6 quater
 (Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali e promozione interventi in materia di impiantistica sportiva)
1. Al fine di promuovere gli investimenti in materia di impiantistica sportiva, di monitorare l'efficacia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, nonché per l'attuazione delle finalità del presente Capo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a operare in collaborazione con il Comitato Regionale del CONI.
2. Per l'attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale stipula convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali sono individuate le attività da svolgere e le risorse per il finanziamento delle stesse.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014
2Articolo sostituito da art. 6, comma 58, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 6 quinquies
 (Rendicontazione)
1. Ai fini della rendicontazione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5, i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000 , del caso integrata ai sensi dell' articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000 , secondo le disposizioni e le modalità previste dal bando di finanziamento.
2. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile, il contributo o l'incentivo è rideterminato secondo le modalità previste dal bando di finanziamento.
3. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente. È data facoltà alla Giunta regionale di prevedere, all'interno dei bandi di finanziamento, termini perentori di rendicontazione.
4. In attuazione dei commi 1, 2 e 3, i bandi emessi ai senso dell'articolo 6 definiscono:
a) la disciplina dei termini di rendicontazione;
b) le modalità e la documentazione necessaria alla rendicontazione dei contributi e degli incentivi;
c) le modalità e le condizioni rilevanti al fine della rideterminazione dei contributi e degli incentivi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera d), L. R. 31/2017
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2004
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 24/2009
4Articolo abrogato da art. 11, comma 8, lettera f), L. R. 18/2011
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 8, lettera f), L. R. 18/2011
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera j), L. R. 15/2014