LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 24 quater
 (Attività di prevenzione)
1. Nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:
a) attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere tra i giovani le life skills ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi;
b) iniziative e campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti e sulla normativa antidoping;
c) attività di ricerca e studio in ambito sportivo.
2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, nonché i progetti per la tutela della salute promossi negli istituti scolastici. Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale, della Federazione dei medici sportivi, del CONI, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali e degli enti di promozione sportiva.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera o), L. R. 15/2014
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.