LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2003
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Disposizioni concernenti il settore dei servizi sociali
Art. 8
 (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)
1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a fornire, direttamente e gratuitamente, ai soggetti già sottoposti al "Multitrattamento Di Bella" e aventi titolo ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 20 novembre 1998 e del decreto del Ministro della sanità del 24 febbraio 2000, i farmaci di cui ai protocolli di riferimento approvati dalla Commissione medica oncologica nazionale, nonché gli ulteriori farmaci ritenuti indispensabili al multitrattamento stesso.
2. Il medico prescrittore dei farmaci ritenuti indispensabili rilascia la relativa prescrizione debitamente motivata, attenendosi altresì a tutte le disposizioni vigenti in tema di impiego dei medicinali per indicazioni diverse da quelle autorizzate.
3. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole: <<del Bangladesh>> sono inserite le seguenti: <<e del Pakistan>>.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. All'articolo 9 (Chiusura annuale delle farmacie) della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 32/1997, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola: <<tre>> è sostituita dalla parola: <<due>>;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<2. Le farmacie rurali o uniche nel Comune possono, anche su richiesta del Comune medesimo e per comprovate esigenze locali, ridurre la chiusura annuale obbligatoria a una settimana ovvero essere esonerate dall'obbligo di chiusura annuale.>>.

6. 
( ABROGATO )
(5)
7. 
( ABROGATO )
8. Gli enti che, già enti pubblici, si sono trasformati in enti di diritto privato successivamente alla concessione di contributi regionali destinati all'esecuzione di opere pubbliche, sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.
9. Nel caso di lavori iniziati prima della formale concessione del finanziamento, ma dopo la presentazione dell'istanza di contributo, le strutture regionali concedenti sono autorizzate a confermare i contributi ai beneficiari. La presente norma si applica alle pubbliche amministrazioni nonché a privati, senza fini di lucro, che siano intervenuti su strutture di proprietà pubblica, finalizzate alla gestione di servizi in convenzione con enti pubblici, e comunque per lavori realizzati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
10. 
( ABROGATO )
(3)
11. 
( ABROGATO )
(4)
12. In relazione al disposto di cui al comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, come da ultimo modificato dal comma 10, all'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 4885 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è sostituita con la seguente: <<Contributo pluriennale alla Provincia di Trieste per il finanziamento di un progetto di ristrutturazione e sistemazione, nonché di informazione, di edifici di proprietà della Provincia, dei Comuni della provincia, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" o di altri enti pubblici da destinare a sede di un centro di aggregazione sociale per i rapporti interpersonali e di gruppo dei cittadini anziani o privi di un ambito familiare e vittime della solitudine>>.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, come da ultimo modificato dal comma 10, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4885 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. All'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 51/1993, il comma 2 è abrogato.
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
(9)
17. In relazione al disposto di cui ai commi 46 e 47 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, come sostituiti rispettivamente dai commi 15 e 16, nell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 4839 è sostituita dalla seguente: <<Contributi a soggetti pubblici o privati senza fini di lucro per la trasformazione, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale di immobili e l'ampliamento di strutture protette, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione di nuclei residenziali e semiresidenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, da destinarsi ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile>>.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 46 e 47 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, come sostituiti rispettivamente dai commi 15 e 16, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4839 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) contributi annui costanti per un periodo non superiore a dieci anni, nel limite massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni per la costruzione di strutture per anziani, disposta dall'Amministrazione regionale.
20. I contributi di cui al comma 19 sono concessi in via prioritaria per la realizzazione di progetti che prevedono la compartecipazione economica tra Comuni, IPAB ed enti privati senza finalità di lucro.
21. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 19 sono presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di:
a) progetto definitivo per l'esecuzione dell'opera completo della concessione edilizia;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
22. I contributi di cui al comma 19 sono concessi ed erogati con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.
23. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite d'impegno decennale di 202.000 euro annui, con l'onere di 606.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4830 (2.1.232.5.08.07) che si istituisce, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione <<Contributi annui costanti a Comuni e IPAB per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni>> e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2012 a carico della corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
24. All'onere derivante dal comma 23 si fa fronte mediante riduzione di 202.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012, del limite d'impegno decennale di 500.000 euro autorizzato, a decorrere dall'anno 2003, dall'articolo 4, comma 66, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4856 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 606.000 euro, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005. La riduzione relativa alle annualità dal 2006 al 2012 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
25. 
( ABROGATO )
(2)
26. Al fine di assicurare il mantenimento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e comma 7, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), nonché i livelli qualitativi raggiunti dagli stessi, i contributi di cui all'articolo 20 della medesima legge regionale, da attribuire a ciascun soggetto gestore per l'anno 2003, non possono essere inferiori a quelli concessi nell'esercizio finanziario 2002.
27. 
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Comma 7 sostituito da art. 3, comma 16, L. R. 14/2003
2Comma 25 abrogato da art. 3, comma 127, L. R. 1/2005
3Comma 10 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1 gennaio 2003.
4Comma 11 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1 gennaio 2003.
5Comma 6 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
6Comma 7 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
7Comma 27 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
8Comma 15 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
9Comma 16 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
10Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
Art. 9
 (Disposizioni in materia di cultura e di lingue regionali e minoritarie)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), già abrogati per gli effetti del comma 68 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002, rivivono nel testo previgente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli ripristinati dal comma 2 si applicano fino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'organismo previsto dal comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002.
4. È fatta salva, a tutti gli effetti, l'attività svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, ai sensi della legge regionale 15/1996 e successive modificazioni.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 49, comma 1, lettera r), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 10
 (Disposizioni modificative in materia di sport e tempo libero)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), come da ultimo modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 9/1999, dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29/1990 e integrato dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23/1993, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 950.000 euro annui, con l'onere di 1.900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6137 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante revoca dei due limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, autorizzati, a decorrere dall'anno 2004, dall'articolo 32, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.900.000 euro, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005. La revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 8/2003 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell'anno 2003 si applica la normativa previgente.>>.

Art. 11
 (Disposizioni modificative in materia di corregionali all'estero)
1. In via transitoria e fino all'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, sono confermati per l'anno 2003 i progetti d'intervento relativi ai programmi annuali 2000, 2001 e 2002, con riferimento all'articolo 3 della legge regionale 7/2002 medesima.
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002 è inserito il seguente:
<<4 bis. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientra altresì il contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero.>>.

3. 
( ABROGATO )
(2)
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2002, le parole: <<venti rappresentanti effettivi e venti supplenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<ventidue rappresentanti effettivi e ventidue supplenti>>.
5.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati), è sostituito dal seguente:
<<1. Il contributo può essere richiesto solo per la parte necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione utili per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti ed è commisurato all'80 per cento dell'onere determinato dall'INPS a carico del richiedente e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro.>>.

6. La Regione è autorizzata a conferire a fondi comuni costituiti con il concorso delle Regioni, delle Province Autonome e dello Stato, la quota destinata a favore degli italiani all'estero, residenti nei Paesi colpiti da crisi economiche o comunque bisognosi di interventi di solidarietà.
7. L'onere di cui al comma 6 fa carico all'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. In relazione al disposto dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge regionale 1/2003, nella denominazione del capitolo 5579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, sono aggiunte, in fine, le parole: <<e per i rimpatriati>>.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2004
2Comma 3 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 8, L.R. 7/2002.