LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/02/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
450.01 - Caccia
220.03 - Artigianato

Art. 8
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e contabili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire in conto esercizio alle spese per l'organizzazione della Conferenza mondiale sulle nanotecnologie "Euro-Nano Forum 2003 the frontier of research through the old frontiers of Europe" in cooperazione con la National science foundation USA e la NEDO-Japan e con la collaborazione di Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia SpA con la quale verrà stipulata apposita convenzione, nell'anno 2003 e nel semestre di Presidenza italiana della Commissione Europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia nell'area del sud est Europa, nel quadro della politica estera del governo nazionale e degli organismi internazionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Club Frecce Tricolori di Grado una sovvenzione a sostegno dei costi di realizzazione di una iniziativa denominata "Giornata della Fratellanza" a Sarajevo (Repubblica di Bosnia - Erzegovina).
4. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 3 è presentata al Servizio autonomo per i rapporti internazionali (SARI), corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. La sovvenzione predetta può essere concessa ed erogata in parte anche in via anticipata. Il decreto di concessione della sovvenzione ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 737 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Tavagnacco nell'ambito del patto di amicizia con il popolo Saharawi, per il finanziamento di un intervento attinente la realizzazione di pozzi d'acqua potabile in Algeria.
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata al SARI, corredata di una relazione tecnica e del progetto definitivo dell'intervento da realizzare. Il contributo può essere anticipato nella misura dell'80 per cento.
8. Il collaudo delle opere di cui al comma 6, con certificazione, deve essere effettuato da un tecnico professionista, ingegnere o geologo, riconosciuto dal governo dell'Algeria, tecnico comunque diverso dal progettista delle opere e dal direttore dei lavori, e non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa costruttrice.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 753 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, infine sono aggiunte le parole <<e per i rimpatriati>>;
b) al comma 1, dopo le parole <<Fondo per i corregionali all'estero>> sono aggiunte, infine entro le virgolette, le parole <<e per i rimpatriati>>.
11. In applicazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 7/2002, per l'anno 2003 la quota del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" destinata al sostegno degli enti, associazioni e istituzioni, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge regionale per il perseguimento delle attività statutarie, è fissata in 438.988,36 euro.
12. Per l'anno 2003, nell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 7/2002, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, le sovvenzioni agli enti, associazioni ed istituzioni riconosciuti dalla Regione per il perseguimento delle finalità statutarie, sono determinati per ciascun beneficiario, in misura uguale a quella concessa nel precedente esercizio, a gravare sull'importo complessivo di 438.988,36 euro.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Caritas italiana una convenzione aggiuntiva a quella vigente per un ulteriore specifico intervento a favore dei corregionali in Argentina.
14. Alle domande di contributo che siano pervenute al Servizio autonomo per i corregionali all'estero entro il 31 dicembre 2002, relative a interventi previsti dal programma 2002 si applica la disciplina prevista dal detto programma.
15. Le domande di cui al comma 14 fanno carico all'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gravando sui decreti di prenotazione fondi adottati dal Direttore del Servizio Autonomo per i corregionali all'estero per ogni specifico progetto nel corso dell'anno 2002 sulla base degli atti di programmazione degli interventi di settore per l'anno stesso, che presentino la necessaria disponibilità.
16. Nella fase di prima applicazione della legge regionale 7/2002, agli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge regionale, sono assegnate per l'anno 2003 sovvenzioni di importo uguale a quello erogato nel precedente anno, per un ammontare complessivo di 440.000 euro a carico dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati di cui all'articolo 5, comma 1.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 440.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. A sostegno della promozione dell'immagine delle località e dei prodotti regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per contribuire ai costi di trasmissioni televisive.
19. L'onere, relativo all'anno 2002, conseguente al perseguimento della finalità di cui al comma 18 fa carico all'autorizzazione di spesa disposta per l'anno 2003 con il comma 71 - tabella G - relativamente alla unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Al comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole <<con la Rai>> sono aggiunte le parole <<e con altre emittenti televisive e radiofoniche>> e le parole <<ai sensi dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482>> sono soppresse.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 20 fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 417 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata a delegare ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ). Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole delega ai CAA i relativi procedimenti nel rispetto delle procedure stabilite dal medesimo organismo.
22.1. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 22, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole stipula con i CAA apposite convenzioni nelle quali sono definite le modalità operative di gestione dei procedimenti e i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.
22 bis. Al fine di ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi in agricoltura e di snellire le procedure dei procedimenti amministrativi svolti dai Centri autorizzati di assistenza agricola per conto della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attivazione di un ufficio decentrato in Friuli Venezia Giulia.
22 ter. Per garantire il funzionamento dell'ufficio decentrato:
a) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione, personale di ruolo, ivi compreso quello appositamente acquisito attraverso procedure di mobilità per il passaggio diretto da enti locali del Friuli Venezia Giulia, da altre Regioni ed enti di altre Regioni;
b) la Regione è autorizzata a stipulare una convenzione con altre Regioni ed enti di altre Regioni per la messa a disposizione del personale di tali enti, con oneri a proprio carico e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione;
c) gli enti locali del comparto unico sono autorizzati, su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare in posizione di comando proprio personale di ruolo, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.
22 quater. Il personale di cui al comma 22 ter non può essere complessivamente superiore a otto unità.
23. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 22 trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009, n. 140 e successive modifiche e integrazioni.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisi in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 3.3.61.1.399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6332 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24 bis. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, in conformità all' articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), la Giunta regionale con deliberazione individua i procedimenti, anche di competenza degli enti strumentali della Regione o delegati agli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
24 ter. La deliberazione di cui al comma 24 bis è adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali in caso di procedimenti delegati agli enti locali.
24 quater. Con la deliberazione di cui al comma 24 bis sono individuati, con riferimento ai singoli procedimenti, le direttive per lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte dei CAA, nonché i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall' articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 99/2004.
24 quinquies. Le Amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 24 quater, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.
24 sexies. La Giunta regionale definisce le modalità con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola la certificazione della data di inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
24 septies. Le Amministrazioni competenti all'adozione del provvedimento finale stipulano convenzioni con i CAA per disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie svolte dai CAA sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale. Con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, le convenzioni sono stipulate dai dirigenti dei Servizi titolari dei singoli procedimenti ai quali le convenzioni si riferiscono.
25. I commi 51, 52 e 53 dell'articolo 9 della legge regionale 3/2002, sono abrogati.
26. Al fine di garantire la gestione organizzativa ordinaria delle attività proprie del Commissario straordinario di cui all'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, 14 febbraio 2002, n. 3182 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nella misura di 200.000 euro l'assegnazione a tal fine disposta dallo Stato e a disporne il trasferimento sul conto corrente relativo alla contabilità speciale aperto a nome del Commissario medesimo presso la Banca d'Italia.
27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.1.2.1.648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 37, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), e dall'articolo 1, commi 12 e 16, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità), per gli oneri relativi all'anno 2002 è autorizzata la spesa di 140.179,42 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Nell'ambito delle finalità previste delle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) relativamente all'attuazione del progetto "Conti pubblici territoriali", l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le somme assegnate dallo Stato per acquisizioni di hardware, software, corsi di formazione per il personale, per spese dirette e per consulenze per assicurare la rilevazione diretta e le elaborazioni, nonché ogni altra attività idonea ad accrescere la funzionalità del Nucleo regionale conti pubblici territoriali.
30. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 298.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.7.1.1324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza all'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato con la citata delibera CIPE n. 36/2002 e previsto nello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci sull'unità previsionale di base 2.3.1324, con riferimento al capitolo 691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con l'articolo 1 - tabella A1.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2003, ad effettuare la sperimentazione del voto elettronico in una sezione elettorale dei Comuni di Trieste, Gorizia, San Vito al Tagliamento e Cividale del Friuli.
32. A fronte degli oneri anticipati per la sperimentazione dai Comuni di cui al comma 31, la Regione eroga a ciascuno di essi un'assegnazione forfetaria posticipata dell'importo di 40.000 euro.
33. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere direttamente le eventuali ulteriori spese per la pubblicizzazione della sperimentazione del voto elettronico di cui al comma 31.
34. Per le finalità di cui ai commi 31 e 32 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.10.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1724 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.10.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1723 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare incontri, manifestazioni e a promuovere attività informatico-divulgative della carta tecnica aerofotogrammetrica, della cartografia a piccola scala e delle relative cartografie tematiche del territorio regionale, nonché degli strumenti legislativi e pianificatori regionali.
37. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.21.1.1632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. Ai fini della concessione a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia delle garanzie fideiussorie previste ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), il limite massimo dell'importo delle garanzie prestate dall'Amministrazione regionale è elevato fino alla concorrenza di 1 milione di euro.
45. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 44 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1546 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. In relazione al disposto di cui all'articolo 4, commi 7 e 13, della legge regionale 3/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal subentro nei rapporti giuridici dell'Agenzia regionale per l'impiego.
47. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.65.1.2993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8487 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Commissario e ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti dell'Agenzia regionale per l'impiego le indennità e i rimborsi previsti dalle disposizioni vigenti, per il periodo di svolgimento dell'attività espletata da detti organi successivamente alla soppressione dell'Agenzia, disposta a decorrere dall'1 gennaio 2003 dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale 3/2002.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.65.1.2993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8489 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
50. 
( ABROGATO )
(7)
51. 
( ABROGATO )
(8)
52. 
( ABROGATO )
(9)
53. 
( ABROGATO )
54. 
( ABROGATO )
55. L'assegnazione di 232.219,68 euro disposta dallo Stato per l'anno 2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e di acquacoltura), accertata sull'unità previsionale di base 2.3.599 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 510 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, costituisce avanzo vincolato alla copertura di parte della spesa autorizzata per l'anno 2003 con l'articolo 7, comma 93, a carico della unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. 
( ABROGATO )
57. 
( ABROGATO )
58. L'Amministrazione regionale, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati in materia di patto di stabilità e crescita con l'articolo 29 della legge 289/2002, ai sensi del comma 18 del medesimo articolo, attiva, per il tramite della Ragioneria generale, un monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa, con specifico riguardo all'attuazione dell'accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai flussi di cassa, nei confronti della gestione del bilancio regionale per il triennio 2003-2005. A tale fine, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 otto-bre 1992, n. 421), e successive modifiche, definisce i livelli massimi di impegno e di pagamento.
59. La deliberazione di cui al comma 58, in deroga a eventuali disposizioni di settore, costituisce parametro per la verifica di regolarità contabile sugli atti di impegno, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa, ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge regionale 7/1999.
60. Le disposizioni di cui al comma 59 non trovano applicazione nei confronti:
a) delle spese obbligatorie e d'ordine;
b) delle spese relative all'adempimento di obbligazioni discendenti da contratto;
c) delle spese relative all'impiego di fondi strutturali e di assegnazioni a destinazione vincolata la cui normativa di riferimento disciplini le modalità e i termini di impegno ed erogazione;
d) delle spese connesse all'adempimento di obblighi fiscali, tributari o previdenziali.
61. L'articolo 13 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), è abrogato.
62. Le spese straordinarie sostenute dai Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del mese di novembre 2002, individuati con delibera della Giunta regionale, sono escluse dai limiti previsti dal patto di stabilità e crescita per gli esercizi finanziari 2002-2003.
63.
All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), dopo il comma 1 bis, sono aggiunti i seguenti:
<<1 ter. Qualora i beni di cui al comma 1 non vengano più utilizzati per finalità di interesse pubblico, i beni stessi sono retrocessi al patrimonio regionale, ovvero, su autorizzazione della Giunta regionale, possono essere alienati dall'ente proprietario con l'obbligo di trasferire al bilancio regionale il ricavato della vendita al netto dei costi sostenuti dall'ente medesimo per le addizioni e gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati.
1 quater. I beni di cui al comma 1, su autorizzazione della Giunta regionale, possono altresì essere ceduti in permuta con altri beni purché la permuta risulti necessaria per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico individuate nell'atto.>>.

64. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è soppresso.
65. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58 (Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi), è abrogato.
66. I commi 14 e 15 dell'articolo 9 della legge regionale 3/2002, sono abrogati.
67. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è abrogato.
68. Qualora, in relazione alla conversione in euro del singolo importo dovuto a ciascuno dei beneficiari di un unico impegno di spesa disposto a favore di una pluralità di beneficiari, si generino delle quote di spesa non coperte finanziariamente dal rispettivo impegno di spesa a causa dello scostamento in eccesso delle prime rispetto al secondo, la quota eccedente è pagata fino a concorrenza dell'impegno di spesa di riferimento, ed è annullata per la restante quota. Qualora lo scostamento riguardi impegni di spesa assunti a fronte di limiti di impegno, il pagamento, ovvero l'annullamento, sono proiettati su ciascuno degli anni di estensione del limite di impegno medesimo.
68 bis. Nelle fattispecie previste dal comma 68, l'annullamento degli importi eccedenti rispetto all'impegno globale di spesa è riassorbito equamente liquidando le somme dovute ai singoli beneficiari; qualora tale criterio non fosse applicabile, l'annullamento è riassorbito, avuto riguardo all'ordine cronologico inverso di presentazione delle istanze.
69. In relazione al disposto di cui al comma 68 le autorizzazioni di spesa disposte con la legge regionale 3/2002, per le finalità di cui all'articolo 9, comma 69, in relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 68, della medesima legge regionale 3/2002, sono revocate, a decorrere dall'anno 2003, con il comma 71 - tabella G - a carico delle pertinenti unità previsionali di base/capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003.
70. I capitoli 609, 8487 e 1706 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003, sono inseriti nell'Elenco 1 - "Spese obbligatorie" annesso al documento tecnico medesimo. Da detto elenco sono altresì eliminati i capitoli del medesimo stato di previsione, istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 69, della legge regionale 3/2002.
71. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Comma 68 bis aggiunto da art. 7, comma 19, L. R. 14/2003
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 18/2003
3Comma 22 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 18/2004
4Comma 23 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 18/2004
5Integrata la disciplina del comma 41 da art. 7, comma 96, L. R. 2/2006
6Integrata la disciplina del comma 41 da art. 8, comma 24, L. R. 1/2007
7Comma 50 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
8Comma 51 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
9Comma 52 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
10Comma 53 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
11Comma 54 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
12Comma 56 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
13Comma 57 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
14Comma 22 bis aggiunto da art. 3, comma 6, L. R. 17/2008
15Comma 22 bis sostituito da art. 3, comma 28, L. R. 12/2009
16Comma 22 ter aggiunto da art. 3, comma 28, L. R. 12/2009
17Comma 22 quater aggiunto da art. 3, comma 28, L. R. 12/2009
18Parole sostituite al comma 23 da art. 3, comma 29, L. R. 12/2009
19Parole sostituite alla lettera b) del comma 22 ter da art. 2, comma 2, L. R. 12/2010
20Lettera a) del comma 22 ter sostituita da art. 2, comma 28, L. R. 11/2011
21Comma 24 bis aggiunto da art. 2, comma 43, L. R. 14/2012
22Comma 24 ter aggiunto da art. 2, comma 43, L. R. 14/2012
23Comma 24 quater aggiunto da art. 2, comma 43, L. R. 14/2012
24Comma 24 quinquies aggiunto da art. 2, comma 43, L. R. 14/2012
25Comma 24 sexies aggiunto da art. 2, comma 43, L. R. 14/2012
26Comma 24 septies aggiunto da art. 2, comma 43, L. R. 14/2012
27Parole sostituite al comma 29 da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 6/2013
28Parole soppresse al comma 29 da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 6/2013
29Comma 38 abrogato da art. 38, comma 1, lettera q), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
30Comma 39 abrogato da art. 38, comma 1, lettera q), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
31Comma 40 abrogato da art. 38, comma 1, lettera q), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
32Comma 41 abrogato da art. 38, comma 1, lettera q), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
33Comma 42 abrogato da art. 38, comma 1, lettera q), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
34Comma 43 abrogato da art. 38, comma 1, lettera q), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
35Comma 22 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
36Comma 22 .1 aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015