LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/02/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
450.01 - Caccia
220.03 - Artigianato

Art. 5
 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei parchi, della pianificazione territoriale, dell'edilizia, della ricostruzione delle zone terremotate, della viabilità e dei trasporti)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. Al fine di dare continuità alla raccolta di dati idrologici e idrografici afferenti alle stazioni di rilevamento dell'ex Servizio idrografico e mareografico nazionale, da trasferirsi alla Regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 (Trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere a proprio debito i corrispettivi spettanti agli osservatori residenti nel territorio regionale, in possesso di contratto valido stipulato con l'ex Servizio idrografico e mareografico nazionale in data antecedente l'1 ottobre 2002, alle condizioni economiche del contratto stesso, per il periodo intercorrente tra la medesima data e quella di sottoscrizione di un nuovo contratto con l'Amministrazione regionale, ovvero fino alla data in cui è comunicata agli osservatori stessi la cessazione delle osservazioni.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2482 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di 45.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2482 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione dell'accordo di programma stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e approvato con decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2002, n. 031/Pres., per la valorizzazione dei parchi naturali regionali delle Dolomiti Friulane e delle Prealpi Giulie, in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di 1.488.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.7.27.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, così suddivisa tra i seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) 1.059.000 euro con riferimento al capitolo 3149;
b) 429.000 euro con riferimento al capitolo 3159.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Staranzano un incentivo per sostenere, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, i costi per la redazione di un progetto di risanamento ambientale e sanitario della zona costiera localizzata in Punta Barene, Pancere e Sdobba Vecchia.
25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.21.2.1291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2058 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. In relazione alla previsione, nella misura di 231.000 euro per l'anno 2003 e di 431.000 euro per l'anno 2004, di maggiori rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa a carico dell'unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa complessiva di 662.000 euro per gli anni dal 2003 al 2005, suddivisa in ragione di 231.000 euro per l'anno 2003 e di 431.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. In relazione al saldo negativo di 582.753,53 euro tra i maggiori rientri delle anticipazioni, per 40.377,58 euro, previsti per l'anno 2003 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa a carico dell'unità previsionale di base 4.3.569 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1540 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e i minori rientri delle anticipazioni, per complessivi 623.131,11 euro, previsti per l'anno 2003 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa a carico rispettivamente delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531 per 384.568,99 euro, 1541 per 116.000 euro, 1542 per 51.118,98 euro e 1543 per 71.443,14 euro del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la spesa di lire 22.600 milioni pari a 11.671.925,92 euro, autorizzata per l'anno 2003 dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotta di 582.753,53 euro; conseguentemente è ridotto di pari importo per l'anno 2003 lo stanziamento della corrispondente unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. In relazione al saldo negativo di 473.000 euro tra i maggiori rientri delle anticipazioni, per 74.000 euro, previsti per l'anno 2004 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa a carico dell'unità previsionale di base 4.3.569 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 1540 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e i minori rientri delle anticipazioni, per complessivi 547.000 euro, previsti per l'anno 2004 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa a carico rispettivamente delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione precitato, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531 per 397.000 euro, 1541 per 97.000 euro, 1542 per 8.000 euro e 1543 per 45.000 euro del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la spesa di 11 milioni di euro autorizzata per l'anno 2004 dall'articolo 6, comma 17, della legge regionale 3/2002, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotta di 473.000 euro; conseguentemente è ridotto di pari importo per l'anno 2004 lo stanziamento della corrispondente unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. In deroga a quanto disposto dall'articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la spesa di lire 22.600 milioni, pari a 11.671.925,92 euro, già in deroga alle citate disposizioni autorizzata per l'anno 2003 a carico dei precitati unità previsionale di base 5.1.24.2.344/capitolo 3294 del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2001-2003 con l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 4/2001, è ridotta di 3.650.000 euro a copertura degli interventi autorizzati con il comma 113 (tabella D), a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
U.P.B.5.5.24.1.95capitolo 3199200.000 euro;
U.P.B.5.1.24.1.799capitolo 33081.500.000 euro;
U.P.B.5.3.24.2.177capitolo 3389150.000 euro;
U.P.B.5.3.24.2.178capitolo 34351.000.000 euro;
U.P.B.5.3.24.2.178capitolo 3436800.000 euro.

Corrispondentemente lo stanziamento della precitata unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di 3.650.000 euro per l'anno 2003.

31. La spesa di lire 22.600 milioni, pari a 11.671.925,92 euro, già in deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, autorizzata per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344/capitolo 3294 del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2001-2003 con l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 4/2001 è ridotta di 4.100.000 euro per l'anno 2003; la spesa di 2.169.000 euro autorizzata per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344/capitolo 3294 del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2002-2004 con l'articolo 6, comma 16, della legge regionale 3/2002 è ridotta di 2.127.000 euro per l'anno 2003; la spesa di 11 milioni di euro, già in deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, autorizzata per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344/capitolo 3294 del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2002-2004 con l'articolo 6, comma 17, della legge regionale 3/2002, è revocata. In deroga al disposto di cui all'articolo 81 della legge regionale 75/1982, dette disponibilità affluiscono in disponibilità di bilancio rispettivamente nella misura di 4.100.000 euro per l'anno 2003 e di 13.127.000 euro per l'anno 2004.
32. In deroga al disposto di cui all'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, i rientri delle anticipazioni previsti per l'anno 2005 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa nell'ammontare complessivo di 12.769.000 euro a carico delle unità previsionali di base 4.3.1568, 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1501 per 2.600.000 euro, 1531 per 4.590.000 euro, 1540 per 849.000 euro, 1541 per 1 milione di euro, 1542 per 2.060.000 euro e 1543 per 1.670.000 euro del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non affluiscono al Fondo medesimo ma costituiscono disponibilità di bilancio per l'anno 2005.
33. In corrispondenza al disposto di cui ai commi 31 e 32 e al fine di dare sostanziale attuazione al disposto di cui all'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 75/1982, è disposta con il comma 113 (tabella D) l'autorizzazione di spesa complessiva di 29.996.000 euro per gli anni dal 2003 al 2005, finanziata con contrazione di mutuo, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. 
( ABROGATO )
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Vicentina un contributo decennale di 100.000 euro, a partire dall'anno 2003, per sostenere gli oneri necessari alla realizzazione, compreso l'acquisto dei terreni,al recupero, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'adeguamento di edifici pubblici e infrastrutture.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa di massima. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite di impegno decennale di 100.000 euro annui, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2006 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
38. I commi 38, 39 e 40 dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), e il comma 83 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.
39. All'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 38, della legge regionale 4/2001, dopo le parole: <<nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale e architettonico del comune di Moruzzo>> sono inserite le seguenti: <<e del borgo di Poffabbro in comune di Frisanco>>.
40. Per le finalità previste dal comma 56 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, è autorizzata la spesa di 413.165,52 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3346 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Pro Loco di Pantianicco un contributo straordinario in conto capitale per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e impiantistico dell'immobile denominato "edificio ex latteria", con sede a Pantianicco.
42. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 41 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Frazionisti di Plasencis" un contributo straordinario in conto capitale per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e impiantistico della sala polifunzionale San Leonardo con sede a Plasencis, di proprietà dell'associazione medesima, da destinare ad attività ricreative e culturali.
45. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 44 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3361 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia San Biagio di Lestizza un contributo straordinario per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento funzionale della chiesa e degli immobili pertinenziali.
48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3457 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Cargnacco un contributo per interventi di straordinaria manutenzione del Tempio.
51. Il contributo di cui al comma 50 è concesso previa presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3429 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo un contributo in conto capitale per la ristrutturazione e messa a norma dell'edificio denominato "Casermetta Moro" da adibire a sede per uffici comprensoriali.
54. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1662 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Treppo Carnico un contributo straordinario in conto capitale per le opere di urbanizzazione primaria, così come definite dall'articolo 91, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), funzionali alla Pinacoteca comunale "Enrico De Cillia".
56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano, corredata del progetto di massima dell'opera e del preventivo di spesa.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 134.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3391 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere interventi di riqualificazione del territorio volti a valorizzare le peculiarità storiche, etniche e culturali, nonché le relative infrastrutture, realizzati da parte di associazioni che promuovono l'attuazione degli stessi con l'azione solidale della comunità locale.
59. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 58 è presentata, da parte delle associazioni interessate, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata. Il decreto di concessione fissa le modalità della rendicontazione.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 in favore delle Associazioni Il Cobolar e Int di Cuie di Tarcento, nella misura di 25.000 euro per ciascuna di esse, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3398 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Pro Loco di Nimis un finanziamento straordinario per la sistemazione e l'allestimento per finalità ricreative del parco delle Pianelle.
62. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 61 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredata di una relazione illustrativa e di un programma di spesa; sono ammissibili a finanziamento anche spese già sostenute dall'associazione, per la medesima finalità, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3362 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. 
( ABROGATO )
65. 
( ABROGATO )
66. 
( ABROGATO )
67. 
( ABROGATO )
68. La copertura per 868.068,12 euro dell'annualità 2003 del limite di impegno n. 5 iscritto sulla unità previsionale di base 5.4.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9515 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi autorizzato con l'articolo 3, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1986, n. 23 (Norme speciali di rifinanziamento e modifica di norme finanziarie riguardanti leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e per 5 euro con l'articolo 9, comma 66, della legge regionale 3/2002, è rideterminata mediante utilizzo di quota parte delle economie derivanti dai commi da 64 a 67. La corrispondente quota regionale pari a 868.068,12 euro, resa conseguentemente disponibile dalla suddetta rideterminazione della copertura, rientra in disponibilità del bilancio per l'anno 2003.
69. Le quote di avanzo rinvenienti dall'applicazione dei commi da 64 a 67, per complessivi 6.249.945,98 euro sono vincolate alla copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa disposte con il comma 113 e con l'articolo 7, comma 93, a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencate:
a) comma 113 - tabella D - unità previsionale di base 5.4.24.1.813 - capitolo 9422, unità previsionale di base 5.4.24.2.644 - capitoli 9500 e 9548 e unità previsionale di base 5.4.24.2.811 - capitolo 9555;
b) articolo 7, comma 93 - tabella F - unità previsionale di base 2.2.62.2.39 - capitolo 7622.
70. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), e con riferimento agli interventi nel settore delle opere pubbliche finanziati con aperture di credito tratte sui capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, i soggetti intestatari degli ordini di accreditamento sono autorizzati, ad avvenuta ultimazione delle opere assistite dal contributo regionale, a utilizzare la disponibilità residua sugli ordini suddetti, non più necessaria alla realizzazione dell'opera finanziata, per la realizzazione di opere comunque ammissibili a finanziamento ai sensi della legislazione sulla ricostruzione.
71. L'utilizzo delle disponibilità residue di cui al comma 70 è subordinato ad autorizzazione della Giunta regionale. Per la realizzazione di una singola opera ai sensi del comma 70 è autorizzato l'utilizzo delle disponibilità residue su più ordini di accreditamento, anche se tratti su capitoli diversi purché finalizzati a realizzazione di opere pubbliche. L'eventuale spesa necessaria alla realizzazione dell'opera eccedente le disponibilità autorizzate ai sensi del comma 70 dovrà essere assunta a carico dell'ente beneficiario e delle modalità di copertura finanziaria di tale spesa dovrà essere data espressa indicazione nelle richieste di autorizzazione alla Giunta regionale.
72. L'utilizzo delle disponibilità residue con le modalità dei commi 70 e 71 è consentito anche oltre il biennio stabilito dall'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 50/1990. Rimangono ferme le disposizioni contenute negli articoli 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e 45 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976).
73. Le domande di autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui al comma 70 sono presentate, entro il 31 dicembre 2005, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, corredate del progetto preliminare dell'opera che si intende realizzare.
74. All'articolo 9, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), le parole: <<tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 2003>>.
75. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 138, comma 35, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), ai Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., è riconosciuto il rimborso delle spese di cui all'articolo 138, comma 33, della citata legge regionale 13/1998 imputabili agli esercizi finanziari dal 1997 al 2000, con riferimento ai rapporti di collaborazione con personale di ruolo titolare di incarico alla data del 31 dicembre 1996, anche in deroga ai requisiti di annualità e di continuità dell'incarico di collaborazione previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37 (Norme per l'attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 17 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. Ulteriori provvedimenti straordinari in favore dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli, impegnati nell'opera di completamento della ricostruzione), e successive modificazioni.
76.
All'articolo 27 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:
<<5 ter. In considerazione del ruolo meramente strumentale e sostitutivo conferito ai Comuni nella ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, quinto comma, della legge 546/1977, le unità immobiliari medesime, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione in proprietà a norma del comma 12, sono sottratte al principio di redditività e possono essere assegnate dai Comuni agli aventi diritto, in via anticipata e provvisoria, anche a titolo gratuito.>>.

77. Gli atti di assegnazione delle unità immobiliari eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27, comma 5 ter, della legge regionale 63/1977, così come inserito dal comma 76, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
78. Le disposizioni previste dall'articolo 16, commi da 21 a 23, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), si applicano anche agli interventi finanziati prima della data di entrata in vigore della presente legge nel settore della tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994).
79. La disposizione prevista dal comma 23 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2002 opera in rapporto all'acquisizione di centraline elettriche e all'affidamento del relativo incarico di progettazione disposto dal Comune in vista della ristrutturazione delle centraline medesime, anche in difetto delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione del finanziamento.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sequals un incentivo per la realizzazione di un progetto di recupero della vecchia peschiera presso l'abitato di Lestans e l'istituzione di un parco urbano nell'area limitrofa di proprietà dell'ente locale.
81. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 80 trova applicazione il capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La richiesta, corredata del progetto preliminare di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, è presentata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio degli affari amministrativi e legali.
82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.5.21.2.2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. 
( ABROGATO )
84. 
( ABROGATO )
85.
All'articolo 5 della legge regionale 4/2001, i commi 48, 49 e 50 sono sostituiti dai seguenti:
<<48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 51, per l'acquisto, messa in sicurezza e restauro dello storico immobile denominato "Ex Albergo Impiegati" da parte del Comune medesimo, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, al fine di destinarlo ad attività di interesse pubblico in via prevalente e, comunque, per una parte non inferiore alla quota determinata dal rapporto tra l'ammontare di detti contributi e la spesa complessiva.
49. Nel caso di concorso di altri soggetti, la concessione del contributo di cui al comma 48 è subordinata alla stipula di apposito accordo in cui siano definiti i rapporti e gli obblighi, anche finanziari, dei partecipanti alla realizzazione dell'intervento, nonché le specifiche destinazioni dell'immobile.
50. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 48 sono presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano, corredate di una dettagliata relazione illustrativa dell'intervento e di una perizia di stima dell'immobile da acquistare. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.>>.

86. 
( ABROGATO )
(9)
87. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 86 fanno carico all'unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente autonomo Fiera di Trieste un contributo straordinario finalizzato a promuovere e divulgare i temi della bioedilizia e dello sviluppo sostenibile a livello regionale tramite la realizzazione di iniziative di divulgazione specifica con i vari strumenti di comunicazione, l'organizzazione di incontri e convegni, l'assegnazione di riconoscimenti a enti e organizzazioni distintisi nel settore del costruire sostenibile.
89. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio tecnico regionale, corredata di un programma degli interventi, da approvarsi da parte della Giunta regionale, e di un dettagliato preventivo di spesa.
90. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 5.6.24.1.2968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo straordinario di 60.000 euro per sostenere le spese per la progettazione preliminare degli interventi di sistemazione, eliminazione del semaforo e messa in sicurezza dell'incrocio tra la complanare dell'autostrada A23 (tangenziale ovest di Udine) e la strada provinciale n. 89 "di Campoformido", in località Basaldella.
92. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 91 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.
93. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3624 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. Allo scopo di incentivare lo sviluppo del trasporto intermodale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, volti a incrementare l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie nell'ambito del trasporto delle merci, alle imprese logistiche regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea che organizzano il trasporto combinato - così come definito dalla direttiva 92/106/CEE, del Consiglio, del 7 dicembre 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri), recepita nell'ordinamento italiano dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001 - strada/ferrovia con partenza o arrivo in un terminale ferroviario o in un centro intermodale situato nel territorio regionale. Per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio e/o per conto di terzi il trasporto combinato fra due o più modalità, disponendo di mezzi propri per almeno una di dette modalità e organizzando pacchetti completi di trasporto combinato, acquisendo i servizi logistici necessari (trazione ferroviaria o stradale, materiale rotabile, operazioni di carico, scarico o trasbordo delle unità di trasporto intermodale - UTI, nonché quant'altro necessario all'organizzazione completa del servizio) e cura pertanto la parte principale del trasporto.
95. L'entità dell'aiuto concesso ai sensi del comma 94, che è destinato a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura, è proporzionata all'intensità di utilizzo (numero di mezzi utilizzati) del trasporto combinato, incluso il trasporto combinato accompagnato su rotaia, effettivamente realizzato, nella misura massima prevista dal comma 96.
96. Per ogni trasporto ferroviario su singola tratta avente una lunghezza di almeno 100 chilometri, mono-direzionale, effettuato con treni completi intermodali con origine o destinazione presso uno scalo ferroviario o centro intermodale ubicato nel territorio della regione, comprendente un autocarro, un rimorchio, un semirimorchio con o senza veicolo trattore, è riconosciuto all'impresa logistica che organizza e gestisce il trasporto medesimo un contributo, per i fini di cui al comma 94, fino a 33 euro per unità trasportata, rapportato ai costi/chilometro, fatta salva la facoltà, per l'Amministrazione regionale, di ridurre l'entità dell'aiuto, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire.
97. Le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al comma 94 sono disciplinate da apposito regolamento che è sottoposto a notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea.
98. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.25.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3864 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
99. Al fine di dare attuazione alle previsioni della normativa di attuazione statutaria in materia di viabilità e trasporti, già assentita dalla Commissione paritetica Stato-Regione e in fase di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento al subentro nella gestione della ferrovia Udine-Cividale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una società a responsabilità limitata, a totale partecipazione regionale nella fase di costituzione, con capitale iniziale di 50.000 euro.
100. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.9.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1303 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
101. 
( ABROGATO )
102. 
( ABROGATO )
103. 
( ABROGATO )
104. 
( ABROGATO )
105. 
( ABROGATO )
106. 
( ABROGATO )
107. 
( ABROGATO )
108. 
( ABROGATO )
109. 
( ABROGATO )
110. All'articolo 39, comma 1, della legge regionale 13/1998, le parole: <<Consorzio per l'Idrovia Litoranea Veneta e diramazioni, con sede in Udine>> sono sostituite dalle seguenti: <<Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, con sede in Monfalcone>>.
111. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 13/1998, come modificato dal comma 110, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone subentra, a decorrere dall'1 gennaio 2003, al Consorzio per l'Idrovia Litoranea Veneta, attualmente in liquidazione, nei rapporti convenzionali in essere con l'Amministrazione regionale.
112. Il contributo concesso al Comune di Prata di Pordenone per le finalità e a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), è confermato per le finalità ivi previste anche limitatamente alla sistemazione di piazza Risorgimento.
113. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 8 da art. 14, comma 5, L. R. 12/2003
2Integrata la disciplina del comma 10 da art. 14, comma 5, L. R. 12/2003
3Parole aggiunte al comma 102 da art. 16, comma 1, L. R. 12/2003
4Parole soppresse al comma 35 da art. 4, comma 90, L. R. 1/2004
5Comma 106 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/2004
6Parole aggiunte al comma 108 da art. 11, comma 1, L. R. 9/2004
7Parole aggiunte al comma 35 da art. 13, comma 1, L. R. 15/2004
8Parole sostituite al comma 73 da art. 4, comma 68, L. R. 1/2005
9Comma 86 abrogato da art. 4, comma 15, L. R. 1/2005
10Parole sostituite al comma 73 da art. 22, comma 1, L. R. 24/2005
11Integrata la disciplina del comma 35 da art. 6, comma 75, L. R. 2/2006
12Comma 101 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
13Comma 102 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
14Comma 103 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
15Comma 104 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
16Comma 105 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
17Comma 106 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
18Comma 107 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
19Comma 108 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
20Comma 109 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
21Comma 34 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
22Comma 64 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
23Comma 65 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
24Comma 66 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
25Comma 67 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
26Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
27Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
28Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
29Comma 4 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
30Comma 5 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
31Comma 6 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
32Comma 7 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
33Integrata la disciplina del comma 99 da art. 13, comma 17, L. R. 9/2008
34Comma 83 abrogato da art. 19, comma 1, lettera g), L. R. 16/2009
35Comma 84 abrogato da art. 19, comma 1, lettera g), L. R. 16/2009
36Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
37Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
38Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
39Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
40Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
41Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
42Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
43Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
44Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
45Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
46Integrata la disciplina del comma 58 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2010
47Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera d), L. R. 22/2010
48Comma 94 interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 22/2010
49Integrata la disciplina del comma 58 da art. 6, comma 53, L. R. 18/2011
50Integrata la disciplina del comma 99 da art. 21, comma 1, lettera h), L. R. 10/2012