LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 121 bis
 (Accompagnatore di media montagna)
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989 , è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.
3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 21/2016