LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e definita dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee agli Stati membri del 28 aprile 2000 (2000/C 143/08), secondo le disposizioni attuative e di controllo di cui al relativo programma approvato dalla Commissione europea con decisione C/2001/3537 del 23 novembre 2001.
3.
All'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<I finanziamenti di cui alla presente legge concernono, in particolare, le iniziative promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero.>>.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero>>.
5. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole <<la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>;
b) al comma 3, le parole <<la Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>;
c) al comma 4, le parole <<alla Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>;
d)   ( ABROGATA )
(2)
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera a), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 1219 le parole <<Conferimento al fondo speciale costituito presso Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<Conferimento al fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>.
7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera d), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 723 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell'ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri>>.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 8, comma 66, L. R. 1/2003
2Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004