LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione, artigianato e formazione professionale)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(7)
6. 
( ABROGATO )
(6)
7. 
( ABROGATO )
(5)
8. 
( ABROGATO )
(9)
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11.
All'articolo 8 della legge regionale 3/2002, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per la concessione del contributo, la Fondazione presenta alla Direzione regionale delle autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, specifica domanda corredata da:
a) bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda;
b) bilancio preventivo dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda e situazione contabile, di competenza e di cassa, dello stesso esercizio alla medesima data;
c) relazione tecnica illustrativa delle iniziative programmate con riferimento alle finalità del contributo regionale e relativo preventivo analitico di spesa, debitamente certificati da professionisti competenti nelle materie oggetto delle iniziative.>>.

12. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 11, il capitolo 5279 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di complessivi 50.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, dall'unità previsionale di base 10.1.43.2.1295, che è conseguentemente soppressa, all'unità previsionale di base 1.3.10.2.1296 <<Contributi e rimborsi agli enti locali per interventi specifici di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - spese d'investimento.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
3Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6Comma 6 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
7Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
8 Comma 6 abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
9Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010