LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO IV
 Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 87, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 88, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 43, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 25, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
8Parole soppresse al comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
9Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
10Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
11Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 88, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 89, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 27, L. R. 11/2009
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 43, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
6Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, L. R. 7/2011
7Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
8Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.